La mancata fissazione dell’udienza collegiale rende illegittima l’approvazione del rendiconto (Cass. pen. Sez. 1 n. 10021 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di approvazione del rendiconto dell’amministrazione giudiziaria, disciplinato dall’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si articola in una prima fase demandata al giudice, volta alla verifica della regolarità e completezza del rendiconto, e in una successiva fase eventuale, da celebrarsi innanzi all’organo collegiale, qualora le contestazioni degli interessati non vengano meno. In presenza di contestazioni non meramente generiche, il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, non potendo procedere direttamente all’approvazione del rendiconto. L’eventuale fondamento del provvedimento su atti o note non previamente portati a conoscenza dell’interessato integra un’ulteriore violazione del contraddittorio, idonea di per sé a determinare l’illegittimità dell’approvazione. In tema di confisca c.d. allargata, la competenza a decidere sulle questioni funzionalmente connesse alla gestione dei beni appartiene al giudice che ha pronunciato sulla confisca o sulla restituzione dei beni, non a quello che aveva disposto il sequestro nella fase delle indagini preliminari.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria approvava il rendiconto della gestione della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria. La ricorrente, destinataria del provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per non aver il giudice fissato l’udienza di comparizione dinanzi al Collegio nonostante le contestazioni sollevate in ordine alla carenza documentale del progetto di rendiconto. Veniva inoltre eccepita la violazione del contraddittorio per essere stata la decisione fondata su una nota depositata dagli amministratori giudiziari non portata a conoscenza della difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’assorbente primo motivo di ricorso, rilevando come le contestazioni formulate dalla ricorrente fossero puntuali e specifiche ed avessero investito profili rilevanti della gestione, quali le dedotte carenze documentali che impedivano una compiuta verifica tecnica dei risultati esposti.
In presenza di contestazioni non meramente generiche, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto attenersi alla sequenza procedimentale prevista dall’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che impone, ove le contestazioni permangano, la fissazione dell’udienza di comparizione innanzi all’organo collegiale competente, non potendosi procedere direttamente all’approvazione del rendiconto. La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui solo l’ordinanza adottata dal collegio, all’esito di un contraddittorio pieno, è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322-01).
Nel caso di specie, tale iter procedimentale non era stato rispettato, avendo il giudice omesso la fissazione dell’udienza collegiale nonostante il permanere delle contestazioni. La Corte ha precisato che l’eventuale fondamento del provvedimento impugnato su atti o note non previamente portati a conoscenza della ricorrente integra un’ulteriore violazione del principio del contraddittorio, idonea di per sé a determinare l’illegittimità dell’approvazione del rendiconto.
Quanto all’individuazione dell’organo collegiale competente, la Corte ha affermato che, in tema di confisca c.d. allargata, la competenza a decidere sulle questioni funzionalmente connesse alla gestione dei beni sequestrati o confiscati spetta al giudice che, nel medesimo procedimento penale, ha pronunciato sulla confisca ovvero sulla restituzione dei beni, e non già al giudice che aveva disposto il sequestro nella fase delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, Rv. 288788-01). Il procedimento di approvazione del rendiconto non assume autonoma rilevanza ma si inserisce funzionalmente nella medesima vicenda processuale relativa alla gestione dei beni sottoposti a vincolo reale, sicché la competenza deve essere individuata con riferimento al giudice che ha definito la sorte del sequestro.
Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso, nel rispetto della corretta sequenza procedimentale.
Nota della Redazione
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