Termine per il licenziamento e giustificazioni generiche: nessuna consumazione del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11266 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, le giustificazioni presentate dal lavoratore prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito consumano il diritto di difesa solo se costituiscono un compiuto esercizio dello stesso. Tale condizione non è integrata quando la contestazione disciplinare è generica e non consente al lavoratore di comprendere l’addebito e di difendersi adeguatamente. In questo caso, il termine per l’irrogazione della sanzione (previsto dalla contrattazione collettiva) decorre dalla scadenza del termine per le giustificazioni e non dalla data delle giustificazioni stesse, che devono considerarsi come non rese. Il difetto di specificità della contestazione non può essere sanato da giustificazioni altrettanto generiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, giudicando la contestazione generica e tardiva. La società aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 7, L. n. 300/1970 e dell’art. 30 del CCNL metalmeccanici artigiani, sostenendo che il licenziamento era stato intimato nel rispetto dei termini.

La Corte d’appello aveva ritenuto che il termine di sei giorni per l’irrogazione del licenziamento decorresse dalla data delle giustificazioni del lavoratore (15.11.2018) e non dalla scadenza dei cinque giorni dalla contestazione, considerando tardivo il recesso. Con sentenza definitiva, la stessa Corte aveva poi accolto parzialmente le domande retributive del lavoratore. La società aveva proposto distinti ricorsi per cassazione avverso entrambe le sentenze.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due ricorsi, riuniti per la trattazione unitaria. In relazione al primo ricorso, ha rigettato i primi due motivi, concernenti la specificità della contestazione disciplinare e l’utilizzo di prove atipiche. Ha invece accolto il terzo motivo, relativo alla decorrenza del termine per l’irrogazione del licenziamento.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7, quinto comma, L. n. 300/1970 è funzionale alla tutela del diritto di difesa del lavoratore. Ha precisato che il datore di lavoro può irrogare la sanzione prima della scadenza di tale termine solo quando il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, presentando giustificazioni senza riserva di ulteriori produzioni. In tal caso, il termine per la sanzione decorre dalle giustificazioni rese.

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato l’art. 30 del CCNL, ma lo aveva falsamente applicato. Infatti, avendo accertato la genericità della contestazione disciplinare, che aveva precluso al lavoratore un’adeguata difesa, non poteva attribuirsi alle giustificazioni presentate dal lavoratore l’effetto di far decorrere il termine per l’irrogazione della sanzione. La Corte ha sottolineato che la possibilità di sanatoria della contestazione generica è concepibile solo a fronte di giustificazioni puntuali, che nella specie non erano state rese. Ha pertanto cassato la sentenza, disponendo che il termine di sei giorni per l’esercizio del potere disciplinare decorresse dalla scadenza dei cinque giorni successivi alla contestazione. Ha rigettato il primo motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva, in materia di lavoro straordinario, ritenendo la decisione della Corte d’appello correttamente fondata su un complesso di elementi istruttori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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