Il verbale di disposizione deve provare le mansioni superiori, non basta una generica declaratoria contrattuale (TAR Sardegna n. 893 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 124/2004, con cui si impone al datore di lavoro l’inquadramento del dipendente in un livello contrattuale superiore, deve essere sorretto da un’istruttoria idonea a provare l’effettivo, pieno e continuativo svolgimento di mansioni corrispondenti alla declaratoria del profilo rivendicato. Non è sufficiente un generico richiamo alla descrizione contenuta nel CCNL né la mera riproduzione di dichiarazioni testimoniali che non comprovino l’assunzione di responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e dell’iniziativa propri della qualifica superiore, essendo necessaria una concreta comparazione tra le attività svolte e il contenuto della declaratoria. Il difetto di istruttoria si riflette sul difetto di motivazione, invalidando il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva accertato il mancato riconoscimento, in favore di un proprio dipendente, del terzo livello retributivo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, imponendo la corresponsione delle differenze retributive dal 2006.
L’atto si fondava su dichiarazioni rese da altri lavoratori, dalle quali emergeva lo svolgimento di attività di assistenza clienti e gestione del post vendita. La società deduceva, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la qualificazione delle mansioni. Con motivi aggiunti impugnava il successivo verbale unico di accertamento, che irrogava la sanzione per l’inottemperanza alla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso principale, assorbendo i motivi di natura formale e procedimentale e ritenendo dirimente la censura sul difetto di istruttoria. Il Collegio ha richiamato i principi ermeneutici della Cassazione in tema di inquadramento, secondo cui occorre accertare le mansioni concretamente svolte, individuare i profili previsti dal CCNL e procedere al raffronto tra gli esiti delle due indagini, in particolare con riferimento alle mansioni “caratterizzanti”.
Il Collegio ha rilevato che l’Ispettorato si era limitato a richiamare la declaratoria del terzo livello, senza operare una concreta comparazione con le mansioni effettivamente svolte e senza dedurre le ragioni per cui queste ultime sarebbero state esorbitanti rispetto al livello posseduto. La circostanza che il lavoratore si occupasse del post vendita, con assistenza ai clienti e gestione delle pratiche relative a merce difettosa, non è stata ritenuta condizione sufficiente per affermare la piena autonomia operativa richiesta dal livello superiore.
Il giudice ha inoltre rilevato il deficit istruttorio in ordine alla decorrenza dell’inquadramento superiore imposta dal 2006, mentre le dichiarazioni raccolte indicavano lo svolgimento delle attività da circa quattro o cinque anni, precludendo una diversa indicazione temporale. Quanto ai motivi aggiunti, avverso la sanzione ex l. n. 689/1981 per l’omessa ottemperanza, è stata dichiarata la inammissibilità per difetto di giurisdizione, sussistendo la competenza funzionale del giudice del lavoro, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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