Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere: le spese restano a carico di chi le ha anticipate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 448 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), attuata con il pagamento delle rate e la rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi stessi, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del processo. In tal caso, in mancanza di disposizioni speciali, trova applicazione la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che consegue solo alle declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale per far accertare la propria non debenza del contributo addizionale per l’assegno di integrazione salariale, ex art. 5 d.lgs. n. 148/2015, sostenendo l’applicabilità ratione temporis della previgente normativa di cui al d.l. n. 86/1988, che prevedeva aliquote più basse. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 120 del 2020, aveva confermato la decisione, sia pure con diversa motivazione, ritenendo dovuta la pretesa dell’Istituto.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge in relazione all’interpretazione sistematica e al diritto intertemporale tra la vecchia e la nuova disciplina in materia di cassa integrazione. L’INPS ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha dato atto che la società ricorrente aveva presentato dichiarazione di adesione agevolata ai carichi rientranti nell’ambito applicativo della legge n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), con il pagamento della prima rata e di ulteriori sette rate, e aveva conseguentemente rinunciato al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi stessi, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, alla quale l’INPS si era opposto.
Quanto alla richiesta di compensazione, la Corte richiama l’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, che, nella sua parte finale, dispone che “le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. In mancanza di disposizioni speciali, trova applicazione la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui, nel processo estinto, le spese stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendovi luogo a pronunciare sulle spese processuali.
La Corte precisa altresì che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il quale consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Richiama, sul punto, il precedente di Cass. n. 27845/2025 e, con riferimento all’ipotesi di rottamazione dei carichi pendenti, l’art. 12-bis d.l. n. 84/2025 (convertito in legge n. 108/2025), quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, che non prevede alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge.
La Corte dichiara, pertanto, l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere rispetto ai carichi oggetto della misura premiale, e conferma che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.