L’intesa sul prezzo bio è restrizione per oggetto (TAR Lazio n. 9405 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pratica concordata tra imprese concorrenti volta a fissare il prezzo di una componente del corrispettivo – quale la componente bio del carburante per autotrazione – integra un’intesa vietata per oggetto ai sensi dell’art. 101 Tfue, trattandosi di illecito di pericolo astratto per cui non occorre la prova delle conseguenze dannose della condotta. Nei procedimenti sanzionatori dell’Agcm, la colpa si presume ai sensi dell’art. 3 l. n. 689/1981, gravando sul privato l’onere di dimostrare la propria diligenza. La partecipazione all’intesa può essere provata anche mediante elementi esogeni provenienti da terzi, ferma restando la valutazione prudenziale degli stessi. La mancata comminazione di sanzioni ad altre imprese investigate nel medesimo procedimento non determina alcuna illegittimità della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella raffinazione petrolifera e nella distribuzione all’ingrosso di carburanti, ha impugnato la decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la sua partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 Tfue. Secondo l’Agcm, la società e altre cinque imprese del settore avrebbero posto in essere una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio, ossia la quota del prezzo del carburante derivante dagli obblighi di miscelazione di biocarburanti.
L’Autorità ha ricostruito l’illecito sulla base di elementi endogeni, quali l’analisi dei prezzi praticati e il calcolo del valore modale della componente, e di elementi esogeni, tra cui mail interne e pubblicazioni su una rivista specializzata. La società ha proposto ricorso deducendo violazioni procedurali, difetto di motivazione, erronea qualificazione dell’intesa come restrizione per oggetto, illegittima inversione dell’onere della prova ed eccessività della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto scrutinato congiuntamente i motivi afferenti ai vizi procedurali, ritenendoli infondati. In particolare, ha chiarito che la variazione dell’accusa tra l’atto di avvio e la comunicazione delle risultanze istruttorie costituisce l’esito fisiologico dell’attività investigativa, non essendo la prima una contestazione definitiva. Quanto al diritto di difesa, il Tribunale ha evidenziato come la società abbia potuto ampiamente difendersi e come l’onere di dimostrare il pregiudizio derivante dalle limitazioni procedimentali gravi sulla parte che ne lamenta la lesione.
Sulle modalità di accesso ai documenti, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta dell’Autorità di procedere tramite data room, istituto che consente di bilanciare il diritto di difesa dell’incolpato con le esigenze di riservatezza dei terzi. La mancata adozione del c.d. confidentiality ring, procedura di natura negoziata che richiede il consenso delle parti interessate, non integra alcuna violazione, vertendo l’Autorità in una sfera di discrezionalità nella scelta delle modalità di ostensione.
Nel merito, la Corte ha confermato la qualificazione dell’intesa come restrizione per oggetto. Ha precisato che tale categoria non configura una violazione che prescinde dall’offensività, ma si sostanzia in un comportamento di per sé illecito che rende superflua l’indagine sulle conseguenze. Trattandosi di illecito di pericolo astratto, l’Autorità non deve provare l’effettiva produzione di danni, essendo sufficiente dimostrare il fatto pericoloso, salva la possibilità per l’impresa di provare che il pericolo non si è concretizzato.
Quanto alla prova della partecipazione, il Tribunale ha valorizzato il quadro indiziario complessivo, comprendente sia le comunicazioni interne alla società sia gli elementi provenienti da terzi. Ha reputato autoevidente il valore probatorio dello scambio del 9 giugno 2022, nel quale un dirigente riferiva dei contatti con un concorrente in merito al prezzo della componente bio, respingendo la tesi che lo riconduceva ai rapporti di fornitura incrociata. Ha inoltre escluso la configurabilità di una lecita price leadership, attesa l’esistenza di contatti diretti e indiretti tra le imprese.
Sulla sanzione, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell’infrazione come grave, trattandosi di intesa orizzontale segreta di fissazione dei prezzi, e ha rilevato come l’Autorità abbia applicato il minimo edittale del 15% del valore delle vendite. Ha infine ribadito che, in materia di sanzioni Agcm, la colpa si presume, spettando al privato l’onere di dimostrare il proprio comportamento diligente: onere non assolto dalla società, la cui condotta era riconducibile al concetto di cartello con l’ordinaria diligenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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