Inefficacia della SCIA per carente motivazione e richiamo normativo erroneo (TAR Lazio n. 5597 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dal soggetto che sia dotato di un interesse diretto ed attuale all’impugnazione del provvedimento, dovendo tale intervento qualificarsi alla stregua di un intervento del c.d. cointeressato, potendo al più configurarsi un ricorso autonomo se non sia decaduto dall’esercizio dell’azione caducatoria. Nel merito, l’annullamento in autotutela di una SCIA, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 19, comma 4, della medesima legge, deve fondarsi su una motivazione che dia conto dell’interesse pubblico concreto ed attuale e delle ragioni di legittimità del provvedimento, le quali non possono risolversi nel mero richiamo a norme tecniche di attuazione del P.R.G. che non disciplinano la fattispecie in esame, senza un’espressa qualificazione edilizia del manufatto. La declaratoria di inefficacia delle segnalazioni è illegittima per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti ove le norme invocate dall’amministrazione non pongano alcun divieto all’intervento realizzato, dovendosi ritenere insussistente anche l’interesse pubblico richiesto dall’art. 21-novies citato.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impugnava la nota del 14 novembre 2023 con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficaci due SCIA, presentate per l’installazione e l’ampliamento di pergotende a copertura di un terrazzo, ritenendo l’intervento un ampliamento dell’attività commerciale in contrasto con le N.T.A. al P.R.G. e, pertanto, soggetto a permesso di costruire. Avverso tale determinazione, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione circa l’interesse pubblico, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che la superficie coperta dalla pergotenda fosse già inclusa in quella di somministrazione assentita. Nel giudizio interveniva ad adiuvandum la società sublocatrice dell’immobile, la quale aveva proposto separato ricorso avverso gli atti del procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dalla società sublocatrice, qualificandola come c.d. cointeressata. Secondo il Collegio, l’intervento adesivo dipendente è ammesso solo per chi è mosso dalla salvaguardia di un interesse diverso ma collegato a quello del ricorrente principale, mentre è escluso per chi vanti un interesse diretto ed immediato all’impugnazione del provvedimento. Nel caso di specie, la sublocatrice, non destinataria dell’atto ma esposta a pregiudizi diretti ed indiretti dalla sua stabilizzazione, avrebbe avuto titolo per impugnare autonomamente il provvedimento, come peraltro già fatto con un separato ricorso, circostanza incompatibile con il mantenimento della qualità di interveniente.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la vicenda amministrativa, evidenziando che il terrazzo era stato già autorizzato all’attività di somministrazione e che l’installazione delle pergotende era stata accompagnata da richieste di nulla osta alla Soprintendenza. Dopo il contraddittorio procedimentale, l’unica ragione posta a fondamento dell’inefficacia delle SCIA era la qualificazione dell’intervento come ampliamento dell’attività commerciale in contrasto con gli artt. 9, comma 5, e 27 delle N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale. Il TAR ha però rilevato che le norme richiamate non pongono alcun divieto all’ampliazione di attività commerciali nel tessuto T2 della Città Storica: l’art. 9, comma 5, concernente la definizione di ristrutturazione edilizia, e l’art. 27, disciplinante gli ampliamenti degli edifici, non risultavano pertinenti alla fattispecie.
Il Collegio ha inoltre osservato che alcun ampliamento dell’attività era comunque avvenuto, non essendo incrementata la superficie di somministrazione rispetto a quanto consentito in precedenza. Da ciò è conseguito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché l’insussistenza delle ragioni di interesse pubblico richieste dall’art. 21-novies della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento, fatta salva la potestà di Roma Capitale di rideterminarsi, previa espressa qualificazione edilizia del manufatto e corretta indicazione dei fondamenti normativi del potere esercitato. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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