Annullamento e differimento dell’accesso: cessazione della materia del contendere (TAR Basilicata n. 267 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di accesso ai documenti, l’esibizione della documentazione richiesta dall’Amministrazione resistente, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice adito rende una statuizione conforme, dichiarando la cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese di lite, ove sussistano giusti motivi, anche su richiesta del procuratore di parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Basilicata avverso un provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno aveva disposto il diniego e il differimento dell’istanza di accesso ai documenti presentata in data 12.03.2026. Il provvedimento impugnato, datato 13.04.2026, era stato adottato in riferimento alla predetta istanza. L’Amministrazione si era costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che parte ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione, nelle more del giudizio, esibito la documentazione oggetto dell’istanza di accesso. Tale circostanza ha reso del tutto satisfattiva la pretesa azionata dalla ricorrente, privando di interesse la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che non restasse altro che rendere conforme statuizione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di rito, infatti, costituisce l’esito naturale del giudizio allorquando il provvedimento impugnato perda efficacia o la situazione giuridica dedotta in giudizio trovi piena soddisfazione per fatto sopravvenuto dell’Amministrazione.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, sussistendo giusti motivi, tenuto conto della richiesta in tal senso formulata dal procuratore di parte ricorrente. La compensazione è stata pertanto disposta nonostante l’esito favorevole sostanziale per la ricorrente, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’avvenuta definizione del giudizio per ragioni sopravvenute.
La sentenza è stata infine destinata all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, con l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente a tutela della sua riservatezza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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