Procedimento disciplinare psicologi: il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. II n. 4319 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio dell’ordine degli psicologi, quando queste abbiano ad oggetto sanzioni disciplinari, il Pubblico Ministero presso il tribunale competente per territorio è litisconsorte necessario. La sua partecipazione al giudizio deve ritenersi imposta dall’art. 17 della legge n. 56/1989, che attribuisce allo stesso Procuratore della Repubblica la legittimazione a impugnare le delibere consiliari, e dall’art. 19 della stessa legge, che impone al Tribunale di provvedere in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l’interessato. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero determina la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, con rinvio al giudice di primo grado.

Il Fatto

Il Consiglio regionale dell’ordine degli psicologi aveva inflitto a una professionista la sanzione disciplinare della censura, ritenendola responsabile di aver violato gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Codice deontologico nell’espletamento di una c.t.u. disposta in un procedimento civile di separazione. In quel contesto la professionista avrebbe espresso giudizi non pertinenti rispetto all’incarico e connotati in senso offensivo e discriminatorio, omettendo di riferire dati rilevanti e travisando circostanze essenziali ai fini della decisione sull’affidamento.

Il Tribunale aveva annullato la delibera per difetto di specificità degli addebiti e di concretezza della motivazione, non avendo il Consiglio valutato le modalità delle espressioni usate nel contesto in cui la professionista aveva operato. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello del Consiglio confermando quel giudizio di insufficienza della motivazione. Il Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione preliminare, logicamente anteriore all’esame dei motivi. Il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Corte d’appello, pur trattandosi di parte necessaria del procedimento disciplinare anche nei confronti degli psicologi.

Il Collegio prende posizione espressa sul diverso orientamento di Cass. civ. sez. II, 31/08/2015, n. 17324, che non condivide. La partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio è necessaria in forza dell’art. 17 della legge n. 56/1989, ove si prevede che le deliberazioni del Consiglio e i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Il sistema della legge professionale è coerente con questa conclusione. L’art. 12, lett. i), annovera tra le attribuzioni del Consiglio, oggetto di delibera, le sanzioni disciplinari. L’art. 19, al primo comma, stabilisce che il Tribunale competente provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l’interessato; al secondo comma, che contro la sentenza del Tribunale gli interessati possono ricorrere alla Corte d’appello con l’osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

Da qui la qualificazione: la legittimazione ad impugnare le sanzioni disciplinari in sede giurisdizionale implica che il Pubblico Ministero sia un litisconsorte necessario. Né la sentenza di primo grado né quella di appello risultano notificate al Pubblico Ministero. La Corte non esamina quindi la fondatezza dei motivi: rileva il difetto di contraddittorio, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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