L’aumento di capitale s.r.l. è contratto consensuale e non richiede il versamento del 25% per l’iscrizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 23365 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società a responsabilità limitata ha natura consensuale, non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà della società, manifestata con la delibera assembleare, e dei soci, espressa con la sottoscrizione. Il versamento del 25% dell’aumento è oggetto di un’obbligazione derivante dal contratto, immediatamente esigibile da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2481-bis c.c., ma la sua omissione non incide sulla validità ed efficacia della delibera né sull’iscrizione nel registro delle imprese, che presuppone l’attestazione dell’avvenuta sottoscrizione e non dell’effettivo pagamento. Non integra pertanto l’illecito disciplinare di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), l. not. la redazione di una delibera che dia atto, anche implicitamente, del mancato versamento, essendo il giudizio sulla rilevanza disciplinare della condotta rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per ragionevolezza della sussunzione.
Il Fatto
Una notaia era stata sottoposta a procedimento disciplinare per plurime contestazioni, tra cui la redazione di una delibera assembleare di una s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi in denaro priva della menzione dell’avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto, con conseguente iscrizione nel registro delle imprese senza l’attestazione degli amministratori circa il versamento delle somme dovute.
La Corte d’Appello di Bari aveva inizialmente dichiarato la responsabilità della professionista per violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), l. not., irrogando la sanzione della critica. Tale pronuncia era stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 9627 del 2023. Il giudice del rinvio, riassunto il giudizio dal Consiglio Notarile di Bari, aveva nuovamente escluso la responsabilità disciplinare, ritenendo che il mancato versamento non incidesse sulla validità della delibera e che il notaio non fosse tenuto a rifiutare l’iscrizione. Avverso tale ordinanza il Consiglio Notarile ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso la formazione di un giudicato interno sulla cd. decettività della delibera. Ha precisato che il giudicato interno può fondarsi solo su un capo della sentenza totalmente autonomo e autosufficiente, non su singole affermazioni collegate ad altre in quanto vertenti sulla medesima questione.
Quanto alla dedotta ultrapetizione, la Corte ha chiarito che il vizio ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione, mentre non sussiste quando egli esponga le ragioni in diritto poste a fondamento della decisione, come avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice del rinvio ottemperato al compito demandatogli dalla sentenza di cassazione.
Nel merito, la Corte ha affermato che la sottoscrizione dell’aumento di capitale è riconducibile a un contratto consensuale, che si perfeziona con il consenso dei sottoscrittori. Il versamento delle somme costituisce obbligazione derivante dal contratto, immediatamente esigibile su richiesta degli amministratori, senza alcuna discrezionalità circa il tempo della solutio.
La Corte ha quindi escluso che il pagamento del 25% sia condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese, richiedendo l’attestazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2481-bis c.c. che gli amministratori diano conto dell’importo sottoscritto e non dell’effettivo versamento, coerentemente con la natura consensuale dell’operazione. Ha infine ritenuto infondata l’assunta violazione disciplinare, spettando al giudice di merito la concreta individuazione della condotta rilevante, sindacabile in cassazione solo per ragionevolezza della sussunzione.
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Nota della Redazione
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