Termini del procedimento disciplinare e competenza dell’UPD (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15682 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento e la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definiscono, ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva. Qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL, il riferimento è alla misura massima edittale; qualora si tratti di fatti non riconducibili a quelle specifiche ipotesi, opera la sanzione massima irrogabile. Il giudice di legittimità non può essere investito di una diversa lettura del compendio istruttorio per prospettare una maggiore gravità delle condotte e i conseguenti riflessi sulla competenza dell’organo disciplinare: la censura che impinge nel merito è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni, inflitta a una dipendente dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina in relazione a fatti risalenti al gennaio 2013.

Secondo la contestazione, la lavoratrice, uscendo dalla stanza di un collega che aveva avuto un malore, aveva proferito espressioni ingiuriose e si era poi rinchiusa nel proprio ufficio nonostante le richieste di utenti. La Corte territoriale riteneva che i fatti rientrassero nelle ipotesi della condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori e delle manifestazioni ingiuriose verso l’ente, sanzionabili con sospensione fino a dieci giorni. Il procedimento, dunque, avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni e, essendosi perfezionato oltre tale termine, era intervenuta la decadenza dall’azione disciplinare. L’Istituto ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del CCNL di comparto, sostenendo che al momento della segnalazione non fosse prontamente individuabile la gravità della condotta e la competenza dell’ufficio deputato a irrogare la sanzione, con conseguente applicabilità del termine di centoventi giorni.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile. Difettano anzitutto i requisiti di specificità di cui all’art. 366, comma 4, cod. proc. civ., non essendo riportata integralmente la contestazione disciplinare. La censura, inoltre, propone una diversa lettura del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali, per accreditare una maggiore gravità delle condotte e i riflessi sulla competenza dell’organo collegiale: si tratta di profilo che impinge nel merito, non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte rileva un ulteriore e dirimente profilo: il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale precisa che fin dalla contestazione d’addebito il comportamento era stato inquadrato nelle ipotesi per le quali è prevista la sospensione fino a un massimo di dieci giorni.

Il giudice di legittimità ribadisce il principio secondo cui i termini del procedimento e la distribuzione della competenza tra responsabile della struttura e Ufficio per i procedimenti disciplinari si definiscono sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e delle sanzioni astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 28928 del 2019).

Non discostandosi da tale principio, la sentenza impugnata accerta, con valutazione di fatto insindacabile, che la contestazione era stata ricondotta alle ipotesi di cui all’art. 68, comma 4, lett. b), e comma 5, lett. i), del CCRL di comparto, e non al successivo comma 6, che elenca le condotte più gravi di competenza dell’UPD. Ne consegue la conferma della decadenza per superamento del termine di sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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