Morte del militare non osta promozione se causa di servizio (TAR Lazio n. 8438 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto indefettibile per il conferimento del grado superiore è il perdurare del rapporto di servizio attivo tra il militare e l’Amministrazione, finalità precipua della procedura di avanzamento essendo la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione stessa. La morte dell’ufficiale o la permanente inidoneità fisica non impediscono la promozione soltanto quando derivino da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, ai sensi dell’art. 1075 cod. ord. mil.. L’art. 1051-bis cod. ord. mil., in tema di promozione in particolari situazioni, si applica esclusivamente agli avanzamenti ad anzianità e non a quelli a scelta. Il decesso del militare non per causa di servizio, intervenuto dopo la formazione delle aliquote ma prima dell’approvazione dei quadri, non integra una fattispecie di esclusione o sospensione dalla valutazione, ma determina la mancata valutazione per interruzione del rapporto di servizio, con conseguente legittimità della mancata promozione.
Il Fatto
Un Capitano dell’Aeronautica Militare, inserito nell’aliquota di avanzamento a scelta per l’anno 2023 al grado di Maggiore, decedeva in occasione di un incidente aereo non riconducibile a causa di servizio. La Direzione Generale per il Personale Militare promuoveva il militare a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis cod. ord. mil., con decorrenza dal giorno antecedente al decesso, e comunicava alla Commissione d’Avanzamento che il Capitano non avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione. La moglie ed erede impugnava gli atti, chiedendo l’accertamento del diritto alla valutazione e alla promozione, con riconoscimento delle conseguenze economiche e previdenziali.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il perdurare del rapporto di servizio attivo è presupposto indefettibile per l’avanzamento, anche quando la promozione decorra da data anteriore alla risoluzione del rapporto. Nel caso di specie, la morte del militare antecedente alla formazione dei quadri aveva già interrotto tale rapporto, rendendo inammissibile la valutazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1051 cod. ord. mil., il Collegio esclude che si sia verificata un’esclusione o sospensione dalla procedura, non ricadendo il decesso nelle ipotesi legalmente tipizzate. La fattispecie risulta invece sussumibile nell’art. 1084-bis cod. ord. mil., che attribuisce la promozione al grado superiore a decorrere dal giorno antecedente al decesso ai soli fini onorifici, senza effetti sul trattamento economico e previdenziale.
Il Tribunale disattende la tesi secondo cui la locuzione “in servizio o per causa di servizio” di cui all’art. 1075 cod. ord. mil. si riferirebbe solo all’inidoneità fisica e non anche alla morte. L’interpretazione teleologica della norma conduce a ritenere che la promozione postuma sia dovuta soltanto quando l’evento impeditivo sia dipeso da causa di servizio, ravvisandosi altrimenti la carenza di un nesso logico-giuridico tra il fatto impeditivo e il diritto alla promozione.
Con riguardo all’art. 1051-bis cod. ord. mil., la norma ha natura speciale e si applica ai soli avanzamenti ad anzianità, non essendo consentita un’interpretazione estensiva in materia di avanzamenti a scelta. Il Collegio esclude altresì la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.: nelle procedure a scelta, a differenza di quelle ad anzianità, non è sufficiente il giudizio di idoneità, occorrendo la preferenza rispetto ai concorrenti, con la conseguenza che le fattispecie non sono omogenee.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della delicatezza della questione e della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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