Scorrimento delle graduatorie e scelta tra mobilità e interpello dirigenziale (TAR Campania n. 3310 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sul pubblico impiego contrattualizzato, la linea di demarcazione tra giurisdizioni è segnata dall’approvazione della graduatoria finale: le contestazioni sulle modalità del suo scorrimento, in quanto involgono il diritto soggettivo all’assunzione, spettano al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti presupposti. Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione della scelta a monte dell’amministrazione di ricorrere alla mobilità volontaria ovvero al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 in luogo dello scorrimento della graduatoria. Tale scelta costituisce espressione di discrezionalità organizzativa e, in assenza di arbitrarietà o irragionevolezza, non è sindacabile. La deroga alle procedure di mobilità prevista dall’art. 3, comma 8, legge n. 56/2019 è mera facoltà e non impone all’ente di scegliere lo scorrimento.
Il Fatto
Una candidata, collocatasi in posizione utile nella graduatoria di merito di un concorso regionale per l’accesso alla qualifica dirigenziale dell’Area Tecnica, impugna gli atti con cui la Regione ha quantificato lo scorrimento della graduatoria e ha riservato parte dei posti al personale interno di ruolo.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente censura la scelta dell’amministrazione di indire una procedura di mobilità volontaria e di pubblicare un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi dirigenziali, in luogo dell’utilizzo della graduatoria ancora efficace. La Regione e una controinteressata si costituiscono in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso introduttivo il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce del 10 dicembre 2024, con cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ogni volta che l’atto o il comportamento dell’amministrazione sia idoneo a frustrare la pretesa del candidato allo scorrimento della graduatoria e, dunque, il suo diritto all’assunzione.
La riserva di giurisdizione amministrativa dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 concerne le sole procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto, fino all’approvazione della graduatoria; i successivi atti esecutivi appartengono alla fase in cui l’amministrazione agisce come datrice di lavoro. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio esclude il difetto di giurisdizione perché è in discussione la scelta stessa di ricorrere alla mobilità, e non il modo in cui la procedura si è svolta. Nel merito, le prime censure sono inammissibili per difetto di interesse: manca una utilità pratica, diretta e immediata correlata all’accoglimento. Il terzo motivo è infondato, poiché al momento dell’adozione dell’atto l’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 configurava la mobilità come modalità ordinaria di assunzione, rispetto alla quale la deroga dell’art. 3, comma 8, legge n. 56/2019 era solo facoltativa.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti investe la scelta di pubblicare l’avviso per il conferimento degli incarichi anziché attingere alla graduatoria. Il Collegio respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse, atteso che la procedura di interpello costituisce attuazione concreta della scelta di non scorrere la graduatoria ed è immediatamente lesiva. Nel merito il ricorso è infondato: la Regione non ha bandito un nuovo concorso, ma ha deliberato di utilizzare gli strumenti dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento degli incarichi, in una fase distinta da quella del reclutamento.
Il rapporto dirigenziale si radica in un contratto a tempo indeterminato, accessibile solo previo superamento della procedura concorsuale richiesta dall’art. 97 Cost., mentre è solo l’incarico ad essere temporaneo. In mancanza di elementi di palese arbitrarietà o irragionevolezza, la discrezionalità organizzativa dell’ente non è sindacabile, salva la contestazione del singolo conferimento dinanzi al giudice ordinario. Infondato è anche il riferimento all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e le censure sull’individuazione dell’ufficio procedente non hanno pregio, essendo l’avviso attuativo delle delibere di Giunta richiamate. Le spese del giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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