Obbligo informativo allo straniero in hotspot anche senza domanda di asilo (Cass. civ. Sez. I n. 11670 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi per esigenze di soccorso e prima assistenza una informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri e sulla possibilità di rimpatrio volontario assistito. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, poiché il silenzio o una dichiarazione ambigua non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che il decreto di respingimento indichi genericamente l’avvenuta informativa, se dal foglio notizie o da altri atti non emergono tempi e modalità della somministrazione, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di interprete o mediatore culturale.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero destinatario di un provvedimento di respingimento adottato dal Questore, ha impugnato davanti al Giudice di Pace l’ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione. Il giudice di primo grado ha ritenuto assolto l’obbligo informativo desumendolo dal solo tenore del provvedimento amministrativo, nel quale non era chiarito in che modo all’incombente si fosse provveduto.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, denunciando la violazione degli obblighi informativi da prestare anche in assenza di presentazione della domanda di asilo e, in via strettamente collegata, la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e la violazione del diritto di difesa, per l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria volta ad acquisire il foglio notizie.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e richiama il principio già affermato nella pronuncia Cass. n. 32070 del 2023, ritenendo il caso di specie del tutto sovrapponibile. L’obbligo di informativa previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 è diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo.
La Corte precisa che l’informativa deve essere completa ed effettiva e riguarda anche il programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e la possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. L’obbligo sussiste pure quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, perché il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata.
Quanto alla prova dell’adempimento, la Corte esclude che sia sufficiente la generica indicazione contenuta nel decreto di respingimento. Se nella contestazione dell’interessato nulla emerge in ordine all’informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’amministrazione, l’obbligo non può dirsi assolto. Devono risultare i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o di un mediatore culturale, per consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.
Nel caso esaminato il giudice di primo grado aveva desunto l’adempimento dal solo provvedimento di respingimento, senza che in esso fosse chiarito il modo in cui all’incombente si era provveduto. La Corte ne trae la cassazione dell’ordinanza con rinvio al Giudice di Pace in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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