Beneficiario di polizza vita, coerede può agire per l’intero indennizzo (Cass. civ. Sez. III n. 6551 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito all’indennizzo derivante da un contratto di assicurazione sulla vita ha fonte contrattuale e non è assoggettato alle regole della successione mortis causa. Ne deriva che il beneficiario designato, il quale sia anche coerede legittimo del contraente-assicurato, è legittimato ad agire per il pagamento dell’intera prestazione indennitaria, operando tra i beneficiari la solidarietà attiva. Il riconoscimento della legittimazione non implica alcuna ripartizione del credito in proporzione alle quote ereditarie, né trasforma la designazione contrattuale in revoca per effetto di un testamento successivo. La censura che contesti in modo assertivo l’accertamento di fatto del giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società di assicurazioni sulla vita propone opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di premio di una polizza stipulata da un contraente a favore dei propri eredi legittimi. Il Tribunale rigetta l’opposizione; la Corte d’appello conferma la decisione di prime cure. Superando l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società, il giudice di appello rileva che l’attrice, oltre ad essere erede testamentaria, era anche coerede legittima: essa poteva pertanto agire per l’adempimento dell’intera obbligazione, stante la solidarietà attiva tra i beneficiari della polizza.
La società ricorre per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione su tre fronti: la qualificazione dell’attrice come erede legittima, l’asserita idoneità del testamento a revocare la designazione contrattuale e l’inesistenza di una solidarietà attiva tra i beneficiari. Censura inoltre il capo relativo al difetto di prova della legittimazione del procuratore. L’intimata non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo, articolato su più profili, e lo rigetta integralmente. Quanto alla legittimazione attiva, rileva che la statuizione della Corte territoriale — secondo cui erano eredi legittimi, oltre alla sorella e all’altra nipote nominate nel testamento, anche l’attrice — non risulta confutata dalla ricorrente. Quest’ultima si è limitata a sostenere in modo assertivo che l’assunto mancava di supporto probatorio, per non essere stato versato in atti l’atto notorio attestante l’elenco degli eredi legittimi. La Corte precisa che una simile deduzione, priva di contestazione specifica, non è idonea a scalfire l’accertamento del giudice di merito.
Il giudice di legittimità esclude poi la dedotta contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello ha correttamente dato atto del limite dell’approccio ermeneutico di Sezioni unite n. 33195/2019: ammettere che, in presenza di soli eredi testamentari e in mancanza di eredi legittimi in astratto rientranti nella categoria, l’assicuratore resti esonerato dall’obbligazione indennitaria comporterebbe la sua sostanziale liberazione, restando al più obbligato alla restituzione dei premi ai sensi dell’art. 1923 cod. civ.
Quanto alla solidarietà, la Corte rileva che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Non vi è alcuna affermazione da cui desumere che il giudice di appello abbia inteso ripartire tra i coeredi il credito indennitario in proporzione alle quote di eredità. La Corte territoriale si è limitata a considerare irrilevante che l’attrice non fosse erede universale, reputandola legittimata in quanto co-creditrice ad agire per ottenere l’intera prestazione indennitaria. Il credito, di fonte contrattuale, non soggiace alle regole successorie e i beneficiari ne sono solidalmente creditori, secondo il principio della eadem causa obligandi richiamato nel ricorso.
Il motivo concernente la legittimazione del procuratore della società appellante è parimenti respinto. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva la produzione documentale e l’eccezione non reiterata nelle conclusioni, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stata efficacemente contrastata la ricostruzione del giudice di merito. Il ricorso è dunque rigettato nel suo complesso. Nulla è liquidato per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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