Mansioni superiori e stato passivo: autonomia dalla domanda di inquadramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16766 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana la domanda di riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superiori è sostanzialmente diversa da quella volta ad ottenere l’inquadramento nell’area superiore. Quest’ultima è preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001. La prima implica che il giudice accerti le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, e le raffronti con le declaratorie della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, ratione temporis vigente. Nell’impiego pubblico contrattualizzato il giudizio trifasico deve tenere conto del principio di equivalenza formale delle mansioni, mentre la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato attività, dall’inizio del rapporto, come autista soccorritore e poi come autista di prossimità, con inquadramento formale nell’area A, posizione A2. Aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in via privilegiata, per differenze retributive fondate su due titoli: l’asserita erroneità dell’inquadramento e lo svolgimento concreto di mansioni superiori proprie dell’area B, posizione B1.

Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione ex art. 209 l. fall., aveva rigettato la domanda richiamandosi a Cass. n. 20915/2019, secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009 non aveva trasposto automaticamente la figura dell’autista soccorritore dall’area A all’area B, ma aveva individuato un nuovo profilo per le assunzioni successive. Il giudice aveva inoltre escluso la prova di una maggiore professionalità e ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati, richiamando il percorso già avviato con Cass. n. 37331/2022 e confermato da numerose pronunce successive, tra cui Cass. n. 36480/2023 e Cass. n. 1213/2024. In quelle sedi era stata cassata una serie di decreti emessi dal medesimo Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, rilevando la sostanziale diversità tra la domanda di inquadramento e quella di differenze retributive per mansioni superiori.

Il discrimine è netto. Nel giudizio definito da Cass. n. 20915/2019 il lavoratore aveva fatto valere il diritto all’inquadramento in area B e la condanna alle differenze era stata chiesta solo come conseguenza diretta del diverso inquadramento, senza allegare lo svolgimento in fatto di mansioni di professionalità superiore. Su un piano diverso si pone la domanda ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che impone la verifica delle mansioni concretamente svolte fin dalla prima assunzione.

Il giudizio trifasico si articola nell’accertamento in fatto delle attività svolte, nell’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e nel raffronto tra i due esiti. Nell’impiego pubblico contrattualizzato esso deve rispettare il principio di equivalenza formale delle mansioni, che i contratti collettivi possono definire anche mediante aree omogenee. La contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia: dedotte le mansioni e il comparto, spetta al giudice il raffronto con la disciplina applicabile tempo per tempo.

Quanto alle declaratorie, il c.c.n.i. CRI del 20.2.2009 colloca il profilo di autista soccorritore in area B, configurandolo come colui che è inserito nel processo produttivo sanitario e ne segue le direttive di massima. Analogamente il precedente c.c.n.l. 2002-2005 riserva all’area A i profili di supporto meramente strumentale e all’area B quelli inseriti nei processi produttivi. L’autista soccorritore, dunque, non svolge attività di mero supporto, ma integra una professionalità sanitaria.

Il Tribunale non ha colto la distinzione tra le due domande e non ha effettuato il giudizio trifasico, omettendo di verificare se, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, fossero state espletate mansioni superiori. Il decreto è cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione. Sono invece inammissibili le deduzioni sulla prescrizione, questione rimasta assorbita e sulla quale difetta l’interesse all’impugnazione, salva riproposizione davanti al giudice di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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