Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso inammissibile non sanabile (TAR Lombardia n. 1774 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo, di cui sia depositata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce al ricorso. Essa deve pertanto contenere in sé gli elementi identificativi della controversia: l’oggetto, le parti, l’autorità adita e ogni dato utile alla sua individuazione. La procura generica non soddisfa il requisito di cui all’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. e comporta l’inammissibilità del ricorso. Il vizio non è sanabile: la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, sicché non opera il potere di rinnovazione ex art. 182, secondo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. Non è concedibile l’errore scusabile quando la parte disponeva di parametri orientativi, seppure alternativi, e abbia scelto quello meno prudente.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di mille euro. La sentenza era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio e il rilievo è emerso prima del passaggio in decisione.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizioni autografe, e la sua copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC contenente ricorso e relata. Il testo non indicava né il Tribunale amministrativo adito, né gli estremi del provvedimento da eseguire, né la parte resistente, né la data di rilascio.
Il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone la procura speciale, e l’eccezione della procura apposta in calce o a margine del ricorso, ove la specialità resta assorbita dal contesto documentale unitario. Tale eccezione non è estensibile, in via analogica, all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la formalità telematica certifica l’autografia ma non supplisce alla carenza degli elementi identificativi.
Il Collegio non condivide l’orientamento che assimila la procura digitalizzata allegata alla PEC alla procura in calce. Quel modus procedendi non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del mandato, né prova l’anteriorità del rilascio rispetto al ricorso, ponendosi in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Da ciò l’impossibilità della sanatoria: la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto all’errore scusabile, il rimedio presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto e non è praticabile quando esistevano parametri orientativi, sia pure alternativi, e la parte abbia scelto quello meno prudente. La pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato successivamente al 2 ottobre 2025, è pertanto inammissibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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