Ottemperanza per carta docente: giudicato del giudice ordinario eseguibile dal TAR con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 676 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., può essere adito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un diritto patrimoniale del docente, qualora l’Amministrazione non abbia ottemperato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice del lavoro, poiché la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza si configura come giurisdizione di merito volta a garantire l’effettività della tutela. L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, che potrà avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 924/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 2.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 4 ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria.
Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha quindi adito il TAR Sardegna con ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero in data 4 ottobre 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 10 marzo 2026, dopo l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnando il termine di novanta giorni per l’esecuzione dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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