Accesso documenti tributari e sindacato sull’interesse concreto ex art. 116 (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 403 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti tributari ex art. 116 Cod. proc. amm., la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi dimostri che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il bisogno di conoscenza (c.d. need to know), anche a prescindere dall’intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa. Il parere reso dall’ufficio regionale dell’Amministrazione finanziaria all’ufficio provinciale non è sottratto all’accesso, non costituendo un parere legale. L’avvenuto deposito in giudizio di tale documento da parte dell’Amministrazione non è satisfattivo dell’interesse ostensivo del richiedente quando manchino la richiesta di parere e gli allegati.

Il Fatto

La società ricorrente, dopo un complesso iter procedimentale relativo alla presentazione di dichiarazioni DOCFA per il classamento di un immobile, richiedeva all’Agenzia delle Entrate l’accesso allo scambio di note tra la Direzione Provinciale e la Direzione Regionale, nonché al classamento effettuato d’ufficio dell’unità immobiliare. L’Amministrazione negava l’ostensione sostenendo la mancata indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale, e successivamente dichiarava la chiusura del procedimento.

La società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 Cod. proc. amm. avverso il diniego materiale di accesso, integrandolo con motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento formale di diniego. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse e la natura dei pareri interni quali documenti sottratti all’accesso.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente rigettato l’istanza di estromissione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’estromissione può essere chiesta solo dai diretti interessati e non dall’Ente di appartenenza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondati i ricorsi, affermando che la circostanza che la società avesse infine presentato un DOCFA conforme alle indicazioni dell’Amministrazione non fa venir meno l’interesse all’accesso, dal momento che tale presentazione era avvenuta per non incorrere in conseguenze maggiormente pregiudizievoli.

Quanto alla richiesta di parere e alla relativa risposta, l’interesse è stato individuato nell’esigenza della società di opporsi a una prassi ritenuta non conforme al paradigma normativo; quanto al classamento d’ufficio, l’interesse discende dalla disponibilità di un documento concernente la propria posizione.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 secondo cui la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi dimostri che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Ha quindi escluso che il parere della Direzione Regionale fosse sottratto all’accesso, non trattandosi di un parere legale, e ha rilevato l’insufficienza del deposito in giudizio del documento, mancando la richiesta di parere e l’allegato citato.

In accoglimento dei ricorsi, il TAR ha annullato gli atti impugnati e condannato l’Agenzia delle Entrate a ostendere la documentazione richiesta nel termine di trenta giorni, con condanna alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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