Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 165 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. verificando la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorso va accolto e va ordinata l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario dell’ufficio di appartenenza. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per reperire le somme necessarie.
Il Fatto
La ricorrente agiva in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità di riferimento, con condanna dell’Amministrazione all’attivazione del buono elettronico e al pagamento delle spese.
Deduceva la notificazione del titolo, il decorso del termine di legge, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che la documentazione prodotta dimostrava la notificazione della sentenza all’Amministrazione, il suo passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del giudice civile e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ricorrevano dunque i presupposti processuali per l’ottemperanza.
Nel merito, le statuizioni del dispositivo non avevano ricevuto esecuzione, non avendo l’Amministrazione provato l’avvenuto riconoscimento del beneficio. Il ricorso era pertanto fondato e andava accolto, ordinando all’Amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nominava commissario ad acta un dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, prevedendo che l’insediamento avvenga su richiesta della parte corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il Collegio precisava che il commissario deve provvedere all’allocazione delle somme in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, curando il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento: l’organo straordinario deve adottare ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento, relazionando al Tribunale.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dava luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, erano liquidate tenendo conto del carattere seriale del contenzioso, del ridotto valore della controversia e della definizione in camera di consiglio.
Nota della Redazione
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