Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 766 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario entro un termine assegnato, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nei soli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o commissariale. La domanda di risarcimento del danno da ritardo resta infondata quando manchi la prova del maggior danno, già riconoscendosi gli interessi legali.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti che avevano svolto incarichi di supervisori nelle attività di tirocinio per un corso di laurea, ottengono dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento dei compensi accessori maturati. La sentenza condanna il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, in solido, al pagamento di una somma complessiva di € 183.833,00, oltre accessori, con importi distinti per ciascun ricorrente.
La pronuncia passa in giudicato per mancata impugnazione e viene notificata alle Amministrazioni nel settembre 2022. Decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, le Amministrazioni non provvedono al pagamento. I ricorrenti adiscono allora il TAR Campania in ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e il risarcimento del danno da ritardo. Il Ministero si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Il contenuto dell’obbligo consiste nel soddisfare il bene della vita accertato, non nel riesaminare il merito del rapporto.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, che si è costituita solo formalmente, ordina al Ministero di corrispondere le somme riconosciute a ciascun ricorrente, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza dei ricorrenti assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o di quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, richiamandosi in tal senso Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
È invece respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo. Pur ammissibile nei limiti dell’art. 112 c.p.a., la pretesa risulta infondata nel merito: non è stata fornita alcuna prova del maggior danno verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza e, in ogni caso, gli interessi legali sono già stati riconosciuti in questa sede. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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