Procura di primo grado non estesa all’appello e inesistenza non sanabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13482 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti, qualora quella rilasciata in primo grado rechi specifiche indicazioni degli estremi identificativi del procedimento di prime cure, senza alcun cenno a fasi o gradi ulteriori né organi giudiziari diversi dal giudice adito, non operano le espressioni ampie elaborate dalla giurisprudenza per superare la presunzione di conferimento per il solo primo grado di cui all’art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ., e il mandato non può reputarsi esteso all’appello. La relativa inesistenza della procura non è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., il quale non consente di rimediare all’inesistenza o alla mancanza in atti della procura. Nel rito del lavoro, la costituzione dell’appellante si perfeziona con il deposito del ricorso ex art. 434 cod. proc. civ.: il rilascio di altra procura per il grado di appello in un momento successivo non vale come sanatoria, pena l’inesistenza giuridica dell’atto introduttivo. Quanto alla procura redatta su supporto cartaceo e autenticata con firma digitale, per reputarsi in calce al ricorso deve essere presente, già digitalizzata nelle debite forme, insieme al ricorso cui si riferisce nella medesima busta telematica di deposito.

Il Fatto

La società era stata condannata in primo grado dal Tribunale, con pronuncia resa in applicazione di una precedente sentenza della medesima sede confermata in appello e passata in giudicato, al pagamento di somme in favore del lavoratore. La società ha proposto appello alla Corte distrettuale, che lo ha dichiarato inammissibile per il deposito del ricorso in carenza assoluta di procura riferibile al secondo grado.

Secondo il giudice d’appello, in calce al ricorso era stata unita una procura attinente al solo primo grado e l’inesistenza non era suscettibile di sanatoria. Di qui il ricorso per cassazione della società, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società ha dedotto la violazione degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., in relazione all’art. 10 del d.P.R. n. 123 del 2001: la copia informatica della procura era stata trasmessa prima della scadenza del termine per appellare; in via gradata, il mandato di primo grado non era stato revocato né vi era stata rinuncia, sicché era idoneo a identificare difensori e oggetto del contenzioso anche nel grado successivo.

Il Collegio, esaminando per primo il profilo graduato, ha confermato il rilievo della Corte territoriale. La procura in calce al ricorso in appello conteneva gli estremi identificativi unicamente del procedimento di prime cure, non recava alcun cenno a fasi o gradi ulteriori né ad organi diversi dal giudice adito, e non attribuiva ai difensori il potere di appellare o impugnare la sentenza. Non ricorrevano quindi le locuzioni ampie — del tipo “per il presente giudizio” — cui la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla ricorrente e confermata dal Collegio, collega l’estensione del mandato all’appello.

La pronuncia impugnata è stata pertanto ritenuta conforme al consolidato orientamento, con richiamo a una serie di precedenti (tra cui Cass. n. 27298/2019, n. 32074/2018, n. 24973/2016 e n. 53/2014). Il mandato esprimeva l’inequivoca volontà di limitarsi al primo grado.

Quanto alla seconda procura depositata in grado d’appello, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui, in caso di ricorso nativo digitale, l’allegazione mediante strumenti informatici di una copia digitalizzata della procura redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi della procura speciale in calce al ricorso, con la conseguenza che essa è valida in difetto di espressioni che univocamente escludano l’intenzione di proporre il ricorso (Cass., sez. un., n. 2077 del 2024). Principio applicabile anche al deposito telematico del ricorso in appello nel rito del lavoro, a condizione però che la procura sia presente, già digitalizzata nelle debite forme, insieme al ricorso nella medesima busta telematica.

Nel caso concreto tali presupposti difettavano. Nel rito del lavoro la costituzione dell’appellante si perfeziona con il deposito del ricorso ex art. 434 cod. proc. civ. e il rilascio della procura è presupposto della valida costituzione, con conseguente inesistenza dell’atto in caso di mancanza (come affermato in Cass., sez. lav., n. 9596 del 2001). La seconda procura era stata depositata dopo la costituzione della società, già avvenuta con il deposito del ricorso, e in modo telematicamente distinto dall’atto d’impugnazione: non poteva quindi reputarsi in calce al ricorso, né svolgere funzione di sanatoria. Le Sezioni unite hanno del resto escluso che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. consenta di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura (Cass., sez. un., n. 37434 del 2022). Irrilevante è risultato il deposito prima della scadenza del termine per appellare, non trattandosi di tempestiva riproposizione dell’appello ex art. 358 cod. proc. civ.. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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