Procura speciale in Cassazione non congiunta ad atti è invalida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 969 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la procura ad litem depositata dal resistente senza controricorso, non congiunta ad alcun atto e priva di richiamo alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, non fa emergere il consapevole conferimento dell’incarico per il giudizio di legittimità ed è invalida, perché incompatibile con il carattere di specialità di quel giudizio. Ne segue l’inammissibilità dell’istanza di trattazione in presenza e discussione orale e della memoria difensiva depositata tardivamente, che configura un controricorso tardivo. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la riforma del 2012, solo come motivazione apparente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, che il ricorrente ha l’onere di indicare in modo specifico. Il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulla base della stessa ricostruzione del fatto.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto la struttura sanitaria per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto per diversi anni con mansioni di educatrice professionale e per la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione, riconoscendo l’instaurazione del rapporto subordinato e l’inquadramento rivendicato, nei limiti della prescrizione.
La struttura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione, l’errata valutazione delle prove e l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare il difetto del titolo di studio necessario per l’inquadramento superiore. La lavoratrice ha depositato procura ad litem, senza controricorso, unitamente a un’istanza di discussione orale e a una memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la posizione processuale della resistente. La procura ad litem è stata rilasciata con una formula che richiama poteri rapportabili al procedimento di merito, non è congiunta ad alcun atto e non contiene alcun richiamo, nemmeno indiretto, alla sentenza impugnata o al giudizio di legittimità. Applicando il criterio della collocazione topografica, richiamato dalle Sezioni Unite n. 36057 del 2022, la Corte conclude che non emerge il consapevole conferimento dell’incarico per il giudizio di cassazione, con conseguente invalidità della procura.
Da tale rilievo discende l’inammissibilità dell’istanza di trattazione in presenza e di discussione orale, presentata due settimane prima dell’udienza, e della memoria difensiva depositata lo stesso giorno, che in realtà configura un controricorso tardivo. Inammissibile è anche l’istanza congiunta di rinvio della trattazione per tentativo di bonario componimento, inoltrata la sera prima dell’udienza, perché incompatibile con la specialità del giudizio di legittimità.
Nel merito, i tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, mentre è esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, consente di censurare la motivazione apparente o l’omesso esame di un fatto decisivo, ma i motivi non indicano il fatto storico decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte rileva inoltre che le censure non rispettano il principio di specificità dei motivi di ricorso, poiché la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso il contenuto dei motivi di appello, assolvendo al duplice onere previsto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il terzo motivo è inammissibile anche perché il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, in applicazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di valida costituzione del controricorrente.
Nota della Redazione
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