Risarcimento danni da ritardo: no alla colpa dell’amministrazione in caso di contrasto giurisprudenziale (TAR Lazio n. 14031 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano. Ne consegue che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento, dovendo il danneggiato allegare e provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2043 c.c., tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: danno, nesso causale e colpa o dolo dell’amministrazione. La colpa dell’amministrazione non può essere desunta dalla mera illegittimità dell’atto, ma richiede un quid pluris consistente nella rimproverabilità soggettiva, che deve essere esclusa in presenza di contrasto giurisprudenziale sul quadro normativo applicabile, configurandosi un’ipotesi di errore scusabile. La domanda risarcitoria proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento è tempestiva se presentata entro il termine di cui all’art. 30 c.p.a., decorrente, in caso di sentenza non notificata, dalla sua pubblicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, odontoiatra, aveva conseguito il titolo in Romania e ne aveva chiesto il riconoscimento automatico al Ministero della Salute, che tuttavia ne aveva subordinato l’esercizio allo svolgimento di una misura compensativa. A seguito del giudizio di primo grado e di appello, il Consiglio di Stato aveva dichiarato la cessata materia del contendere e, solo successivamente, l’amministrazione aveva rilasciato il decreto di riconoscimento del titolo.
Il professionista agiva quindi davanti al TAR Lazio chiedendo il risarcimento dei danni subiti per il periodo in cui non aveva potuto esercitare l’attività, comprendendo sia i costi vivi per il tirocinio di adattamento svolto in sede distante dalla residenza, sia i mancati ricavi, lamentando anche il ritardo nel consolidamento della propria posizione professionale. Il Ministero eccepiva la tardività della domanda e contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività. La domanda risarcitoria, proposta entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, risultava tempestiva in quanto, non essendo stata la decisione notificata, il termine per l’impugnazione decorreva dalla pubblicazione e non era ancora spirato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i consolidati principi in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. L’illegittimità dell’atto o il ritardo nell’adozione del provvedimento non integrano di per sé la colpa dell’amministrazione, dovendo il danneggiato provare che la violazione sia avvenuta in un contesto tale da palesare negligenza e imperizia, ovvero in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo. Il contrasto tra la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso, e l’esito del giudizio di appello integrava un’ipotesi di errore scusabile, idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione. Inoltre, la possibilità per il ricorrente di esercitare l’attività in base alla normativa emergenziale Covid-19 deponeva ulteriormente per l’insussistenza di un danno ingiusto.
La domanda è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite stante la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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