Sospensione attività e risarcimento, interesse e diligenza del danneggiato (TAR Piemonte n. 1729 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto originario di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento sanzionatorio di sospensione dell’attività che sia stato integralmente eseguito prima dell’introduzione del giudizio, non essendo più ravvisabile una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del destinatario. La domanda risarcitoria è infondata quando il danneggiato, disponendo di un rimedio specifico immediatamente esperibile e non gravoso, non si sia attivato per evitare il pregiudizio: in tal caso il suo contegno integra violazione del dovere di cooperazione e determina la non risarcibilità del danno evitabile ai sensi dell’art. 1227, co. 2 c.c. e dell’art. 30, co. 2 e 3 c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha contestato la violazione delle norme sulla vendita di alcolici ai minori e le ha applicato la sospensione dell’attività per quindici giorni ai sensi dell’art. 14-ter legge n. 125/2001. La ricorrente deduce tre motivi: mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, istruttoria lacunosa sull’effettiva gradazione alcolica delle bevande e sproporzione della sanzione. Chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla chiusura dell’esercizio.
Il Comune resiste, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo la determinazione esaurito i propri effetti prima del giudizio, e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze. La causa è stata introitata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, senza previa discussione su istanza congiunta delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare dell’Amministrazione. Per stessa prospettazione della ricorrente, la sanzione è stata spontaneamente adempiuta con la chiusura dell’esercizio per l’intero periodo indicato. Dal termine dell’esecuzione il provvedimento ha esaurito i propri effetti, perdendo ogni portata lesiva, con largo anticipo rispetto alla notifica del ricorso.
Difetta dunque una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della società. L’eventuale annullamento giurisdizionale non sarebbe stato idoneo ad arrecare alcun diretto e immediato vantaggio all’interesse sostanziale della ricorrente. La domanda impugnatoria è pertanto manifestamente inammissibile per difetto originario di interesse alla statuizione di merito, secondo l’orientamento richiamato dal giudice amministrativo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio muove dall’art. 30, co. 2 c.p.a., che impone di escludere il ristoro dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti. La norma esprime il principio di solidarietà di cui all’art. 3 Cost. e il canone di buona fede dell’art. 1227, co. 2 c.c., ponendo a carico del danneggiato un onere di diligente attivazione per evitare la produzione o l’aggravamento del pregiudizio.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il ricorso per annullamento, volto a rimuovere la fonte del danno, costituisce il rimedio di cui l’ordinamento dota i soggetti lesi da un provvedimento illegittimo proprio per evitarne le conseguenze dannose. La scelta di non avvalersi della tutela specifica, non particolarmente complessa e assistita da misure cautelari, integra violazione dell’obbligo di cooperazione e, in forza del principio di auto-responsabilità, implica la non risarcibilità del danno evitabile.
Nel caso concreto, la società non ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, ma ha proposto la domanda due mesi dopo averne spontaneamente dato esecuzione. L’immediata attivazione avrebbe consentito di denunciare subito i profili di illegittimità e, in caso di accoglimento, di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sanzione, evitando ab imis il pregiudizio economico. Né rileva l’istanza di accesso agli atti avanzata per acquisire gli accertamenti della Polizia Locale: tutti i vizi denunciati emergevano già dal verbale di accertamento sottoscritto dal titolare, ed erano quindi pienamente conoscibili sin dall’emissione della determinazione. Il ricorso non contiene, del resto, alcun riferimento ai verbali acquisiti, privi di utilità difensionale. La domanda risarcitoria è respinta ai sensi dell’art. 30, co. 3 c.p.a., in base a un giudizio di causalità ipotetica. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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