Ambiti vallivi del PTCP: competenza provinciale e natura del vincolo (TAR Lombardia n. 1958 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la determinazione sulla proposta di modifica avanzata dal Comune spetta al Presidente della Provincia, cui la legge n. 56/2014 e lo statuto provinciale hanno trasferito le funzioni già attribuite alla Giunta dall’art. 13, comma 5, legge reg. Lombardia n. 12/2005. Il vincolo degli ambiti vallivi persegue una duplice finalità, idrogeologica e paesaggistica, e le relative previsioni del PTCP hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT. La prevalenza del PGRA ex art. 65 d.lgs. n. 152/2006 opera in senso funzionale, limitatamente alla gestione del rischio idraulico, senza impedire vincoli ulteriori di tutela paesaggistica. L’adeguamento del Comune al diniego provinciale costituisce atto dovuto, non contraddittorio.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di un vasto compendio immobiliare nel Comune di Carnate, vedevano mutare la destinazione delle proprie aree in esito al PTCP provinciale del 2013, che le ricomprendeva negli ambiti vallivi e nella rete verde di ricomposizione paesaggistica, imponendo di fatto un vincolo di inedificabilità.
Avviata la variante generale al PGT, il Comune ne propose inizialmente la modifica al PTCP, ma la Provincia espresse parere negativo. Il Comune, in sede di approvazione definitiva, recepì tale diniego. Le società impugnarono gli atti comunali e provinciali, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo profilo del ricorso introduttivo e l’ottavo dei motivi aggiunti, entrambi incentrati sul vizio di incompetenza. La tesi delle ricorrenti muove dall’assunto che, soppressa la Giunta provinciale, la competenza sulle varianti sarebbe tornata al Consiglio ai sensi dell’art. 42 TUEL. La ricostruzione non è condivisa: l’art. 1, comma 55, legge n. 56/2014 demanda allo statuto il trasferimento delle funzioni della Giunta al Presidente, e lo statuto provinciale ha formalizzato tale passaggio. Il Presidente ha quindi agito nell’esercizio di una competenza propria, distinta dall’approvazione degli strumenti urbanistici generali.
Quanto al secondo, terzo e nono profilo, il Tribunale qualifica il vincolo degli ambiti vallivi come espressione di una duplice finalità: prevenire il dissesto e tutelare il paesaggio, conservando i caratteri morfologici del territorio. Ne deriva l’efficacia prescrittiva e prevalente delle previsioni del PTCP sul PGT. La censura di carenza istruttoria perde consistenza: anche ammessa la mitigazione del rischio idraulico, resta l’interesse paesaggistico. È richiamata la giurisprudenza che riconosce tale prevalenza.
Infondata è anche la tesi sulla presunta prevalenza assoluta del PGRA. L’art. 65 d.lgs. n. 152/2006 attribuisce carattere vincolante ai piani di bacino, ma in senso funzionale: l’assenza di vincoli nel PGRA non esclude che altri strumenti impongano tutele ulteriori, come quella paesaggistica. Non sussiste dunque alcun effetto di deregulation generalizzata. Né vi è contraddittorietà nell’operato comunale: a fronte del diniego provinciale, il Comune non poteva che conformarsi al PTCP vigente.
Le ulteriori censure relative agli AIP, alle osservazioni e agli standard sono respinte: la richiesta di modifica avrebbe imposto una riadozione della variante, e le prescrizioni contestate derivano da vincoli sovraordinati. Quanto all’affidamento, le negoziazioni preliminari e l’adozione di una variante non definitiva non generano aspettative qualificate, prevalendo lo ius variandi. Il rigetto delle censure di illegittimità travolge la domanda risarcitoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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