Titolo edilizio stagionale e sanatoria dell’omesso smontaggio: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 225 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di rinnovo di un permesso di costruire stagionale allorché la tutela cautelare accordata dal giudice amministrativo abbia già consentito al ricorrente di svolgere l’attività d’impresa per l’intera stagione di riferimento, satisfacendo integralmente l’interesse sostanziale azionato in giudizio. Tale esito processuale prescinde dalla fondatezza o meno delle censure dedotte avverso il provvedimento di diniego, in quanto l’utilità concreta perseguita con l’azione risulta ormai definitivamente conseguita. La sopravvenuta carenza di interesse, avendo natura formale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Fasano su cui esercitava, in forza di titolo edilizio e SCIA, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di parcheggio, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale aveva denegato il rinnovo del permesso stagionale n. 91/2019 per la stagione 2025, ai sensi dell’art. 87 delle NTA del PRG. A sostegno del ricorso, il privato deduceva l’illegittimità del diniego, evidenziando in particolare come l’Amministrazione avesse fatto generico riferimento alla normativa urbanistica sopravvenuta senza specificare le ragioni del contrasto del progetto con la nuova disciplina.

Con ordinanza n. 347/2025, il TAR accoglieva la domanda cautelare, consentendo al ricorrente di svolgere l’attività nel corso della stagione balneare 2025. L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la tutela cautelare accordata in sede incidentale aveva già prodotto l’effetto utile perseguito dal ricorrente: l’ordinanza n. 347/2025, infatti, aveva consentito lo svolgimento dell’attività di impresa per l’intera stagione balneare 2025, che costituiva l’unico interesse sostanziale attivato in giudizio.

Secondo il TAR, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’evento sopravvenuto, nella specie l’esecuzione della misura cautelare, satisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere, rendendo inutile un provvedimento giurisdizionale di merito. L’improcedibilità discende, infatti, dalla venuta meno dell’interesse alla decisione: il ricorrente non trae più alcuna utilità concreta dall’accoglimento del ricorso, avendo già ottenuto, attraverso la via cautelare, il bene della vita cui aspirava.

La natura formale della decisione — non essendosi entrati nel merito delle censure — ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione del principio per cui la soccombenza virtuale non può essere valutata in un giudizio definito con una pronuncia processuale di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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