Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 226 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario non sia stato eseguito. Il ricorso ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. è pertanto fondato e va accolto, con assegnazione all’amministrazione di un termine per l’adempimento. Ove l’inottemperanza perduri, il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta perché provveda in sostituzione, a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Locri il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e al relativo bonus di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 ed è passata in giudicato.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata. Rileva che rispetto a tale titolo è decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo azionato. L’inottemperanza è dunque accertata e il ricorso, proposto ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., è fondato.

Il giudice assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per la piena esecuzione mediante messa a disposizione dell’importo dovuto in favore della ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Collegio delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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