Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1682 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vincola l’amministrazione all’integrale soddisfacimento del credito accertato. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Il conteggio prodotto dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, di cui va verificata misura e decorrenza secondo i parametri di cui agli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, è legittimamente esperibile l’azione di ottemperanza. Il commissario ad acta, se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine, determina l’importo dovuto e adotta gli atti necessari, senza diritto a compenso ove l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con due sentenze, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 2.548,54. I titoli sono passati in giudicato e sono stati ritualmente notificati.
Poiché l’amministrazione non ha adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito; l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su provvedimenti aventi valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.
Il giudice ha poi precisato la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto ai presupposti dell’azione, il Collegio ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, cui non è dovuto alcun compenso.
Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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