Valutazione titoli nella selezione dei ricercatori e sindacato del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 104 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta incoerenza o irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dei commissari. Il criterio che valorizza la titolarità di brevetti o la paternità dell’invenzione presuppone un brevetto effettivamente concesso e non una semplice domanda depositata e non ancora accettata alla data di scadenza del bando. Le censure volte a contestare la sopravvalutazione dei punteggi altrui sono inammissibili per difetto di interesse quando il ricorrente non potrebbe comunque conseguire l’utilità richiesta in forza della prova di resistenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un incarico di ricerca afferente a un distinto settore scientifico disciplinare, partecipava alla procedura di selezione indetta da un ateneo per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge n. 240/2010. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, stabiliva i criteri di valutazione nella prima seduta e, all’esito della valutazione collegiale di titoli, pubblicazioni e produzione scientifica complessiva, collocava il ricorrente al quinto posto con punti 54,37, individuando altro candidato quale maggiormente qualificato con punti 64,04.

Il Rettore approvava quindi gli atti della procedura con il decreto impugnato. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e, in via subordinata, la riconvocazione della Commissione in diversa composizione, oltre al risarcimento del danno, deducendo la sottostima dei propri titoli e pubblicazioni e la sopravvalutazione di quelli altrui.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, incentrato su un unico articolato motivo. Quanto alla mancata attribuzione del punteggio massimo per la paternità di un brevetto, il TAR Piemonte osserva che l’art. 7 del bando e i criteri di cui all’allegato A del verbale n. 1 richiamano la “titolarità di brevetti” e la “paternità dell’invenzione”, con ciò riferendosi a brevetti già concessi e non a proposte brevettuali semplicemente sottomesse. La menzione del deposito si spiega in funzione della paternità dell’invenzione nel caso in cui la titolarità spetti al datore di lavoro. Nella specie, alla data di scadenza del bando il ricorrente non era in possesso di alcun brevetto registrato, mancando il relativo numero di brevetto.

Il Collegio aggiunge che, anche ove il brevetto fosse stato concesso, non ne sarebbe derivata automaticamente l’attribuzione del punteggio massimo, dovendo la Commissione valutarne la pertinenza con il settore scientifico disciplinare. Sul punto richiama il diverso trattamento riservato a un altro candidato, titolare di brevetti concessi e pertinenti, cui non fu comunque computato un ulteriore brevetto solo sottomesso.

In ordine alla pretesa errata valutazione della congruenza delle pubblicazioni, il Tribunale rileva che le censure sono inammissibili, perché volte a sostituire il giudizio opinabile del ricorrente a quello dei commissari. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 7917 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5325 del 2021, il Collegio conferma che il sindacato è limitato ai profili di manifesta incoerenza o irragionevolezza. Le valutazioni di congruenza non appaiono tali, avendo la Commissione riconosciuto la piena congruenza per otto delle dodici pubblicazioni presentate.

Quanto all’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, il Collegio verifica l’applicazione dei criteri algoritmici pubblicati nel verbale n. 1, fondati sull’ordine dei coautori e sull’individuazione di un eventuale autore principale. Il coefficiente applicato alle pubblicazioni contestate risulta coerente con i criteri predeterminati, non emergendo indicazioni contrarie desumibili dal corpo delle pubblicazioni.

Infine, le censure sulla sopravvalutazione dei punteggi altrui sono dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse: in forza della prova di resistenza, neppure accogliendo le doglianze e riducendo il punteggio del vincitore a punti 59,44, il ricorrente, fermo a 54,37, non potrebbe superarlo. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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