Cessione di ramo d’azienda, accertamento dei presupposti è sindacato di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18807 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c. costituisce una valutazione di merito che, se espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità. La censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, solleciti un diverso apprezzamento del peso degli elementi di fatto, esula dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e non è proponibile in sede di legittimità. Il principio del libero convincimento del giudice, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano del merito, sicché la sua denuncia configura un errore di fatto, censurabile solo come difetto di motivazione. Il giudice di merito può utilizzare, per formare il proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, purché ritualmente acquisite, non essendo deducibile in legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha accertato la legittimità della cessione automatica del rapporto di lavoro di un dipendente, con decorrenza dal 29.12.2017, da una società di telecomunicazioni a un’altra società del medesimo gruppo, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda di appartenenza.

Il giudice territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti di autonomia e preesistenza del ramo ceduto richiesti dall’art. 2112 c.c., valorizzando la perizia allegata all’atto costitutivo della cessionaria, il trasferimento di apparecchiature, attrezzature, disponibilità finanziarie e passività, e le risultanze testimoniali acquisite da un diverso procedimento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati da distinti controricorsi delle società.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2112, 2343 e 2556 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la perizia fosse stata prodotta dal lavoratore stesso e non contestata, che avesse a oggetto la sola determinazione del valore del ramo, e che la Corte territoriale avesse utilizzato prove testimoniali di altro giudizio nonostante l’opposizione manifestata.

La Corte ha ricordato il costante insegnamento secondo cui la verifica dei presupposti fattuali dell’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito insindacabile in legittimità, salvo il caso in cui si lamenti un errore nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento e nella ascrizione di significato alla norma astratta. Fuori da tale ipotesi, la denuncia deve configurarsi come errore di sussunzione ovvero come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio che presuppone un fatto ancora contestato e idoneo a condurre a un opposto esito della lite.

Il Collegio ha rilevato che le pretese violazioni propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso degli elementi di fatto, collocandosi fuori dal paradigma del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. e sollecitando un nuovo giudizio di merito. Un eventuale vizio di motivazione è inoltre precluso in presenza di una pronuncia c.d. doppia conforme. Quanto alle prove, il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e la sua denuncia va ricondotta al difetto di motivazione.

La Corte ha poi escluso che il ricorrente avesse illustrato la decisività della prova testimoniale non ammessa, omettendo anche la trascrizione del relativo capitolo. Ha ribadito che il giudice può utilizzare le prove raccolte in un diverso processo, purché acquisite, e che il contraddittorio non è violato per il solo fatto che un fatto sia accertato mediante verbali di altro giudizio ritualmente prodotti, senza che siano dedotti concreti pregiudizi.

Nel merito, la Corte territoriale ha proceduto a un’analitica valutazione delle circostanze della cessione, accertando i requisiti di identità e autonomia funzionale del ramo: accanto a una quota significativa di personale, erano stati ceduti beni materiali e immateriali e disponibilità finanziarie, consentendo di proseguire senza interruzione la gestione dei settori di rete dell’operatore telefonico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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