Somministrazione e recesso senza preavviso: inammissibili le censure sul quantum risarcitorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 11717 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., sia sostanzialmente volto a ottenere un nuovo riesame del merito della liquidazione del danno, poiché la determinazione equitativa spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o di criterio logico-giuridico. La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è idoneamente formulata quando non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalle Sezioni Unite. È congruamente motivata la compensazione delle spese processuali quando il giudice richiama elementi quali la revoca del decreto ingiuntivo e l’esiguità del credito residuo accolto.
Il Fatto
Una società fornitrice di pane otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di due persone fisiche per il pagamento del corrispettivo di forniture. Le parti ingiunte proponevano opposizione, sostenendo l’esistenza di un rapporto di somministrazione ultradecennale e deducendo un controcredito risarcitorio per l’interruzione del rapporto, avvenuta con un preavviso di soli tre giorni.
Il Tribunale, accertato sia il credito della fornitrice sia il controcredito delle opponeuti per il danno da recesso senza congruo preavviso, disponeva la compensazione e condannava la fornitrice al pagamento del residuo. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, riducendo l’importo riconosciuto alle parti opponeuti e compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti originariamente opponeuti, sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente esaminato i primi due motivi di ricorso, che lamentavano rispettivamente la violazione dell’art. 1223 c.c. per l’avvenuta riduzione del danno e la violazione dell’art. 1226 c.c. in ordine alla determinazione equitativa del quantum. Ritenendo, pur nella diversità formale delle censure, che entrambi fossero volti a criticare la misura del risarcimento liquidato dal giudice di merito, il Collegio ne ha rilevato il carattere sostanzialmente revisionale.
La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione equitativa del danno e la sua concreta liquidazione costituiscono un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità allorché la motivazione sia logicamente coerente e immune da errori di diritto. Le censure che, come nel caso di specie, invocano una diversa quantificazione, finiscono per sollecitare un terzo giudizio sul merito, non consentito in cassazione.
Quanto al richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che la censura era stata formulata in modo generico, senza confrontarsi con il fatto storico decisivo così come ricostruito nella sentenza impugnata, secondo l’interpretazione restrittiva dell’istituto fornita dalle Sezioni Unite nn. 8052 e 8053 del 2014. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità anche di questo profilo.
Il terzo motivo, concernente la compensazione delle spese processuali disposta dalla Corte territoriale, è stato invece ritenuto infondato. La Cassazione ha valorizzato la motivazione espressa dal giudice d’appello, che aveva ancorato la compensazione alla revoca del decreto ingiuntivo e all’esiguità del credito residuo riconosciuto, elementi ritenuti sufficienti a giustificare l’esercizio del potere discrezionale di compensazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, considerato l’alterno esito delle fasi di merito. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
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Nota della Redazione
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