Progressioni interne: nessun diritto allo scorrimento oltre i posti autorizzati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1678 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del candidato idoneo all’inquadramento in area superiore mediante scorrimento della graduatoria presuppone il completamento di una fattispecie complessa, che comprende l’approvazione della graduatoria, la sua perdurante validità, l’autorizzazione a coprire i posti e la decisione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento. Le progressioni verticali tra aree, pur riservate al personale interno, sono equiparate alle procedure concorsuali di assunzione e richiedono l’autorizzazione preventiva prevista dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. In mancanza di tale autorizzazione, la posizione del candidato collocato oltre i posti autorizzati non è ancora diritto quesito, sicché lo ius superveniens che riduca la riserva di posti agli interni incide legittimamente sull’efficacia della graduatoria. Onere del ricorrente è allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto all’assunzione per scorrimento, non potendosi ammettere un obbligo generale dell’amministrazione di coprire le vacanze.
Il Fatto
Nel 2007 il Ministero bandiva un corso-concorso riservato al personale dipendente per il passaggio dall’Area B all’Area C, con riferimento a 920 posti, dei quali solo 460 erano stati autorizzati con il dPCm del 16 gennaio 2007. La lavoratrice partecipava alla selezione e si collocava come idonea oltre i posti autorizzati.
Nel periodo compreso tra la pubblicazione dei bandi e l’approvazione delle graduatorie interveniva il d.lgs. n. 150 del 2009, che all’art. 24, comma 1, limitava al cinquanta per cento la riserva di posti a favore del personale interno nelle procedure di copertura della dotazione organica. La lavoratrice agiva quindi in giudizio per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area C. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello la rigettava, ritenendo preclusivo lo ius superveniens.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’istanza di riunione e di trattazione in pubblica udienza, disattendendola: dopo la legge n. 149 del 2022, la trattazione ordinaria è quella camerale e il rinvio presuppone questioni di diritto di particolare rilevanza, non ravvisabili nella specie, dove le censure ineriscono a istituti giuridici già oggetto di principi enunciati.
Nel merito, il punto centrale è l’esistenza di un obbligo del Ministero di inquadrare tutti i partecipanti alle procedure bandite, anche oltre i posti autorizzati. La Corte ricostruisce il quadro normativo e contrattuale: l’art. 15 del CCNL Comparto ministeri 1998-2001, l’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 6 dello stesso decreto subordinano l’avvio delle procedure e l’assunzione a un’autorizzazione preventiva. I bandi e l’accordo del 13 luglio 2007 condizionavano espressamente l’inquadramento dei candidati collocati oltre la 460^ posizione al rilascio di un’autorizzazione integrativa, pacificamente mai intervenuta.
La Corte richiama i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19006 del 2010, richiamata da Cass. n. 7810 del 2022, n. 31408 del 2021, n. 4393 del 2020, n. 3332 del 2018): il concorso riservato ai dipendenti ha natura di procedura pubblica di assunzione, poiché comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Ne deriva che la posizione soggettiva del candidato si trasforma in diritto all’assunzione solo quando è approvata la graduatoria che lo colloca in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso e autorizzati.
Alla data di entrata in vigore della riforma mancava l’autorizzazione e la graduatoria non era ancora approvata: la ricorrente non aveva maturato alcun diritto quesito. Lo ius superveniens, in assenza di normativa transitoria, incide sulla stipula del nuovo contratto di lavoro, non più legittimo, e l’amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti da cui derivino nuove assunzioni non più corrispondenti alle necessità organizzative, in base all’art. 97 Cost. (Cass. n. 12679 del 2016, n. 748 del 2018).
Quanto allo scorrimento per turn-over, la Corte rileva che l’accertamento della Corte d’Appello – l’accordo del 12 luglio 2007 non obbligava allo scorrimento fino a copertura delle vacanze – è un’indagine di fatto non adeguatamente censurata. Il quarto motivo è inammissibile: il diritto all’assunzione per scorrimento presuppone il completamento di una fattispecie complessa (Cass. S.U. n. 4870 del 2022), sicché spetta a chi lo aziona dimostrarne gli elementi costitutivi, mentre la negazione dei presupposti da parte dell’amministrazione è mera difesa non soggetta a preclusioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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