Sgravi contributivi negati per assunzioni incrociate tra imprese in ATI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7767 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui agli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, presuppongono che l’assunzione risponda a reali esigenze economiche e non configuri una condotta elusiva degli scopi legislativi. Le nozioni di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” e di “rapporto di collegamento o controllo” ex art. 8, comma 4-bis, della medesima legge vanno interpretate in senso ampio, includendo tutti i rapporti tra imprese che si traducano in condotte coordinate di collaborazione, finalizzate a eludere la ratio della disciplina incentivante. Il giudizio di elusività richiede una valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze processuali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Campobasso aveva respinto i gravami di due imprenditori, negando il diritto di fruire degli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori licenziati. Emergeva che l’impresa di uno dei ricorrenti aveva assunto lavoratori licenziati dall’altra impresa nei sei mesi precedenti e viceversa, in un contesto di collegamento tra le parti legate da un’associazione temporanea di imprese e con assunzioni del legale rappresentante dell’una da parte dell’altra, negli stessi cantieri. Il ricorrente proponeva quattro motivi di cassazione avverso tale decisione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991. Il legislatore ha usato espressioni di ampio tenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratio della norma, ossia evitare operazioni coordinate di ristrutturazione con licenziamenti e assunzioni incrociate. Il rapporto di collegamento o controllo non si limita alle ipotesi tipizzate dall’art. 2359 cod. civ., ma include tutte le situazioni in cui le imprese agiscano in modo costante e coordinato sul mercato, dimostrando legami d’interessi comuni.

Il giudice deve effettuare una valutazione sostanziale e non limitarsi al dato formale, verificando che l’operazione non abbia la finalità di eludere la ratio della disciplina, con effetti nulli sull’occupazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le assunzioni incrociate tra imprese legate da un’ATI come indice pregnante dell’intento elusivo.

Il terzo motivo è stato respinto, affermando che anche le agevolazioni di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 presuppongono che l’assunzione non configuri una condotta elusiva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. La pronuncia d’appello è coerente con la ratio di uno ius speciale di stretta interpretazione.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile. La decisione impugnata non si fondava principalmente sulla distribuzione dell’onere della prova, bensì sull’accertamento in fatto dell’insussistenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato, con un percorso argomentativo che la critica basata sull’art. 2697 cod. civ. non scalfiva. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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