Progressioni verticali interne e necessità dell’autorizzazione a coprire i posti (Cass. civ. Sez. V n. 2162 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure selettive interne per il passaggio tra aree, comportando la novazione oggettiva del rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore, sono equiparate ai concorsi pubblici e richiedono l’autorizzazione preventiva a coprire i posti. In mancanza di tale autorizzazione, l’amministrazione non può disporre l’inquadramento e il candidato collocato in posizione non utile non matura alcun diritto soggettivo all’assunzione. La posizione giuridica del candidato si trasforma in diritto solo con l’approvazione della graduatoria che lo colloca in posizione utile rispetto ai posti banditi e autorizzati: fino a quel momento lo ius superveniens può incidere sull’assetto e bloccare le nomine.
Il Fatto
Numerosi lavoratori dipendenti di un’amministrazione statale chiedevano l’inquadramento nell’area C in forza delle procedure di progressione verticale avviate a seguito di una richiesta di autorizzazione per complessivi 920 posti. L’autorizzazione era stata concessa, con d.P.C.M. del 16 gennaio 2007, solo per 460 posizioni, mentre gli accordi sindacali del luglio 2007 e i successivi bandi prevedevano la copertura degli ulteriori posti solo dopo il rilascio di un’autorizzazione integrativa, mai intervenuta.
I lavoratori, collocati in parte oltre la 460^ posizione e in parte oltre il numero complessivo dei posti banditi, agivano per ottenere l’inquadramento. Il Tribunale e poi la Corte d’appello respingevano la domanda. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza per violazione dei diritti quesiti, per l’asserita assimilabilità dei concorsi interni a quelli pubblici e per la ritenuta operatività dell’art. 1359 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza di riunione ad altri ricorsi e di trattazione in pubblica udienza, disattendendola sulla base del novellato art. 375 cod. proc. civ.: la trattazione camerale è ormai ordinaria, restando la pubblica udienza riservata alle questioni di particolare rilevanza. Le ragioni addotte non giustificano la riunione, stante l’autonomia dei giudizi e l’avvenuta costituzione di tutte le parti.
Nel merito, i tre motivi sono esaminati congiuntamente. Il punto centrale è la pretesa sussistenza di un obbligo dell’amministrazione di inquadrare tutti i partecipanti alle procedure bandite. La Corte richiama il CCNL Comparto ministeri 1998-2001, l’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 39 della legge n. 449 del 1997, rilevando che già nel testo vigente ratione temporis l’avvio delle procedure è subordinato all’emanazione di un apposito d.P.C.M.
Sulla qualificazione giuridica la Corte è netta: le progressioni verticali tra aree hanno efficacia novativa e vanno equiparate alle nuove assunzioni. Il principio, già affermato da Cass. n. 19006 del 2010 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 34724 del 2023, impone che anche per tali procedure sia intervenuta l’autorizzazione a coprire i posti. Nella specie i bandi condizionavano espressamente l’inquadramento oltre i 460 posti al rilascio di un’autorizzazione successiva, pacificamente mai concessa.
Quanto al diritto quesito, la Corte rileva che la posizione del candidato si trasforma in diritto all’assunzione solo quando è approvata la graduatoria che lo colloca in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso. All’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 le graduatorie non erano ancora approvate e mancava l’autorizzazione, sicché nessun diritto soggettivo era maturato. Lo ius superveniens ha inciso sull’efficacia delle graduatorie e la Corte richiama i principi di Cass. n. 12679 del 2016 e Cass. n. 748 del 2018 sul potere-dovere di bloccare le assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità.
Nessun legittimo affidamento è configurabile, né ricorre una causa imputabile all’amministrazione ai fini dell’art. 1359 cod. civ. Quanto alla disapplicazione, difetta il collegamento con una posizione di diritto soggettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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