Progressioni verticali: laurea vecchio ordinamento è titolo ulteriore valutabile (TAR Umbria n. 187 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo universitario, la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisce titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea triennale necessaria per l’accesso alla procedura, e come tale è valutabile ai fini dell’attribuzione dei titoli aggiuntivi. È illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli ulteriori ai soli possessori delle lauree di primo e secondo livello, con esclusione dei titolari del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento, operando tra essi piena equipollenza. Il bando, quale lex specialis, va interpretato in termini strettamente letterali: laddove non condizioni il punteggio premiale per l’esperienza maturata alla sua natura di requisito ulteriore, l’anzianità spesa per l’accesso è legittimamente valutabile anche ai fini del merito.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di ruolo dell’Ateneo resistente, hanno partecipato alla procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, indetta per le esigenze dei Dipartimenti. Tutti hanno speso quale titolo di accesso la laurea vecchio ordinamento e hanno dichiarato di aver ricoperto per anni il ruolo di Referente tecnico di laboratorio o Vice responsabile unico di laboratorio.

Approvata la graduatoria di merito, nessuno di essi si è collocato in posizione utile. La Commissione non ha attribuito i dieci punti per i titoli ulteriori, ritenendo la laurea non valutabile perché spesa per l’accesso, né alcun punteggio per gli incarichi dichiarati. I ricorrenti hanno quindi impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e gli atti presupposti, lamentando la disparità di trattamento rispetto ai candidati in possesso di laurea triennale e specialistica, ai quali il punteggio era stato riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il motivo relativo al titolo di studio, perché autonomamente idoneo, in caso di accoglimento, a collocare i ricorrenti nella graduatoria dei vincitori. L’art. 5, lett. b), del bando prevede un punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso, riconoscendo dieci punti per ciascun titolo attinente al profilo.

Poiché per l’accesso è sufficiente la laurea triennale unita a cinque anni di esperienza, il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento costituisce titolo ulteriore. Il Collegio richiama l’art. 1 del d.m. n. 233 del 2009, che equipara il diploma di laurea vecchio ordinamento alla laurea specialistica ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui chi è in possesso della laurea quadriennale unitaria ha oggettivamente un titolo in più rispetto a chi accede con la sola laurea triennale.

L’equiparazione, pur dettata per l’accesso ai concorsi, è ritenuta determinante anche per la ponderazione delle tipologie di laurea ai fini dei titoli aggiuntivi: il riferimento alla partecipazione ai concorsi va inteso in senso globale. Ne deriva l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio ai soli possessori delle lauree di primo e secondo livello.

Il primo motivo è invece rigettato. L’art. 5, lett. a), del bando, a differenza della lett. b), non condiziona il punteggio per l’esperienza maturata alla sua natura di requisito ulteriore: la formulazione letterale, riproduttiva dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo, consente la valutazione dell’anzianità anche se spesa per l’accesso. Accolto è invece il profilo sull’errore di calcolo commesso dalla Commissione, ammesso dalla stessa difesa resistente.

Non fondato è il motivo sull’esclusione di due candidati per asserita estraneità del profilo: l’art. 2 del bando richiama il settore dei servizi generali, non precludendo la partecipazione di chi ha svolto funzioni amministrative. Quanto agli incarichi di Referente tecnico di laboratorio, la scelta della Commissione di autovincolarsi all’elencazione del bando costituisce garanzia di par condicio e non è affetta da manifesta irragionevolezza.

Il ricorso è accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti gravati e remissione all’Ateneo per la riformulazione della graduatoria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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