Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 184 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, la pretesa del creditore di ottenere l’esecuzione non può essere compressa dai doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza. Nessuna norma impone al docente di riattivare la procedura amministrativa telematica e di attendere, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio. La pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale non sospende i giudizi né giustifica il mancato pagamento. Il giudice amministrativo assegna al Ministero il termine di sessanta giorni e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso, escludendo la penalità di mora trattandosi di erogazione di un contributo.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto separati ricorsi per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 207 del 31.10.2024, con la quale il Ministero dell’istruzione era stato condannato a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per l’aggiornamento e la formazione.
I ricorrenti hanno esposto di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus. Hanno quindi chiesto, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’assegnazione di un termine al Ministero e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi, relativi all’ottemperanza alla medesima sentenza. Dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti siano state pagate. La fondatezza delle pretese all’esecuzione delle condanne del Ministero al pagamento della carta docenti è stata affermata dal Tribunale in numerosi giudizi analoghi.
Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e su quello dell’USR Umbria nel gennaio 2024 per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Tribunale richiama le proprie precedenti statuizioni. La pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità di adempimenti amministrativi preventivi, né dispone la sospensione dei giudizi.
In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, mantengono validità le considerazioni sui limiti del comportamento collaborativo esigibile dal creditore. Non vi sono quindi ragioni che ostino alla completa esecuzione della sentenza.
Il Tribunale assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, per provvedere in caso di infruttuoso decorso al rilascio delle carte e all’accredito delle somme, con compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero inottemperante.
La penalità di mora è invece esclusa: trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, nella misura minima, a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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