Verifica anomalia offerta va estesa a costi indiretti e formazione (TAR Sicilia n. 1768 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di congruità dell’offerta è viziato per difetto di istruttoria quando la stazione appaltante lo circoscrive al solo costo della manodopera stabilmente impiegata nella commessa, omettendo di valutare i costi indiretti del personale che l’offerente impiega trasversalmente su più appalti e i costi della formazione. L’impiego di risorse non esclusivamente dedicate alla commessa non esonera l’operatore dall’imputarne pro quota il costo, poiché tali professionalità non sono utilizzabili a costo zero. Parimenti, i costi della formazione devono essere separatamente indicati e quantificati, incidendo sul costo del personale perché il tempo dedicato rientra nell’orario di lavoro e va retribuito. Ne deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione, fatti salvi gli esiti della riedizione del sub procedimento di verifica dell’anomalia.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato, con importo biennale a base d’asta e costo della manodopera non soggetto a ribasso determinato sulle tabelle ministeriali. All’esito della valutazione, il raggruppamento temporaneo di imprese primo classificato prevale di pochi punti sulla società seconda in graduatoria, con un maggior ribasso.
La stazione appaltante chiede al raggruppamento giustificazioni sull’offerta anomala, limitandole al ribasso sul costo del lavoro. Ritenute congrue le giustificazioni, dispone l’aggiudicazione. La società seconda classificata impugna la determinazione, chiedendo anche l’accesso all’offerta tecnica integrale dell’aggiudicataria, che le viene consentito solo parzialmente. Un’ordinanza collegiale accoglie l’istanza di accesso e ordina il rilascio della copia non oscurata del progetto tecnico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende preliminarmente l’eccezione di tardività. Richiamato l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 209, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici o dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2. Nel caso di specie la stazione appaltante ha pubblicato gli atti solo su richiesta di accesso della ricorrente e il termine non poteva decorrere prima della pubblicazione.
Nel merito il ricorso è accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria. Le giustificazioni dell’aggiudicatario si sono limitate a dettagliare il costo della manodopera per 26 addetti, adattando le tabelle ministeriali ai reali costi aziendali. Non emerge alcun riferimento ai costi della formazione, pur assunta come obbligo nell’offerta tecnica, né ai costi della struttura organizzativa impiegata trasversalmente su più appalti.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’impiego di risorse in più commesse comporta comunque un costo, non potendo sostenersi che le professionalità siano utilizzabili a costo zero per il solo fatto di operare trasversalmente. Tali risorse devono essere correttamente e documentatamente imputate pro quota alla commessa oggetto della procedura. L’omessa imputazione introduce un elemento di incertezza sui reali costi del servizio, ledendo le esigenze di individuazione del miglior contraente e di parità concorrenziale.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che 59 unità di personale non sono state computate nei costi del personale. Anche accogliendo la tesi del raggruppamento, secondo cui si tratta di figure non addette al servizio ma appartenenti alla struttura organizzativa, i relativi costi avrebbero dovuto essere computati quali costi indiretti, quantificandone l’incidenza sul singolo appalto. La medesima incertezza deriva dall’omessa indicazione dei costi della formazione, che vanno considerati in relazione al costo del personale, rientrando il tempo dedicato nell’orario di lavoro retribuito.
La verifica di congruità risulta quindi parziale e incompleta, circoscritta al solo costo della manodopera, con conseguente manifesta irragionevolezza del giudizio espresso. Il ricorso è accolto con annullamento dell’aggiudicazione e del presupposto giudizio di congruità, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in sede di riedizione del sub procedimento di verifica dell’anomalia.
Nota della Redazione
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