Accesso agli atti sul nulla osta al lavoro e silenzio della P.A. (TAR Lazio n. 97 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso ai documenti amministrativi è illegittimo quando il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti del procedimento. L’interesse all’accesso non viene meno per il fatto che, nelle more, l’Amministrazione abbia convocato l’interessato presso i propri uffici, poiché la convocazione non costituisce idoneo riscontro all’istanza ostensiva. Accertato il diritto all’accesso, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e può escludere la nomina del commissario ad acta in ragione della brevità dell’adempimento imposto.
Il Fatto
Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha presentato in data 08.08.2025 un’istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, chiedendo di visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inerenti il procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999, riferito a un procedimento richiesto da una società e rilasciato in favore del ricorrente medesimo.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, consentendo l’accesso alla documentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma. L’Amministrazione si è costituita, eccependo l’improcedibilità del ricorso per essere stato l’interessato convocato per il giorno 16.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, fondata sulla sopravvenuta convocazione dell’interessato presso i propri uffici. Il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non costituisce idoneo riscontro all’istanza di accesso avanzata dal ricorrente, poiché la convocazione attiene al diverso procedimento amministrativo e non dà conto della richiesta ostensiva.
Il profilo centrale della decisione riguarda l’interesse all’accesso. Il Collegio ha affermato che il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione afferente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato nelle more convocato presso l’ufficio procedente. La convocazione, dunque, non elide l’interesse alla documentazione richiesta.
Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, non avendo l’Amministrazione fornito alcuno specifico riscontro all’istanza. Ha pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all’accesso documentale, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento conclusivo.
Quanto al termine per l’adempimento, il Collegio ha assegnato all’Amministrazione trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha inoltre stabilito che non risulta necessaria, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, attesa la brevità dei tempi dell’adempimento imposto, potendo il ricorrente richiederla in caso di mancato riscontro nel termine assegnato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto al ricorrente e ha accertato il suo diritto all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza dell’08.08.2025, ordinando alla Questura di Roma di consentire l’accesso richiesto. Le spese sono state compensate, salva la rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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