Inammissibili le note interpretative sul ripristino colturale di terreni boscati (TAR Umbria n. 189 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’amministrazione regionale e l’agenzia forestale illustrano il quadro normativo applicabile a una istanza di ripristino colturale, senza definire la qualificazione giuridica dei terreni né l’esito del procedimento, costituiscono atti endoprocedimentali privi di diretta e attuale lesività e sono pertanto inammissibili. Al giudice amministrativo non possono chiedersi pronunce meramente interpretative sulla portata delle norme, a prescindere dall’impugnazione di un provvedimento idoneo a determinare una lesione attuale. Nel merito, il procedimento delineato dall’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 non è alternativo né sostitutivo dei vincoli di tutela, ma opera a valle dell’accertamento dei parametri di bosco e nel rispetto delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche.

Il Fatto

Una società agricola intende ripristinare a olivocoltura un terreno di quattro ettari, caratterizzato dalla presenza di oltre quattrocento ulivi a lungo abbandonati e di arbusti e piante arboree infestanti. Dopo una prima istanza del 2022, definita con rinuncia, la società ha riattivato la richiesta su presupposti diversi, invocando i criteri minimi dello stato di abbandono e riferendosi a una estensione inferiore ai tre ettari.

L’agenzia forestale ha chiesto al tecnico di asseverare la presenza o meno del bosco. Seguono la nota dell’agenzia del 18 dicembre 2024 e la nota di chiarimento della Regione del 9 dicembre 2024, che subordinano il ripristino a pareri preventivi del Ministero della cultura e della Regione nonché alle procedure del regolamento regionale. La società impugna questi atti davanti al TAR, che li ritiene inammissibili e, in ogni caso, infondati nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che il procedimento non si è concluso con un provvedimento finale: la ricorrente non ha dato seguito all’onere di integrazione istruttoria concernente l’asseverazione sulla presenza di alberi e arbusti, richiesta dall’agenzia e confermata nella nota impugnata. L’esito del procedimento resta quindi aperto a diversi esiti, perché negli atti non si rinviene alcuna individuazione della esatta classificazione dei terreni.

Ne deriva l’assenza di un interesse attuale all’annullamento. Il giudice amministrativo non può essere investito di domande meramente interpretative, che stabiliscano la portata applicativa delle norme a prescindere dall’impugnazione di un provvedimento vero e proprio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Il Collegio aggiunge, in via di argomento, che le censure non presentano profili di fondatezza. Non vi è alcuna impropria sostituzione dell’organo di gestione all’organo politico, perché l’interpretazione della normativa compete agli uffici una volta presentata l’istanza. Il rapporto tra i percorsi procedimentali è di equivalenza, quanto al risultato: definire il procedimento dell’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 come “deroga” è espressione impropria, ma da essa non discendono effetti pregiudizievoli.

Sul piano sostanziale, le superfici ripristinabili “continuano ad essere considerate bosco sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi” ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.m. 12 agosto 2021. Occorre quindi valutare anzitutto se sussistano i parametri di bosco, secondo l’art. 5 della l.r. Umbria n. 28/2001, nel testo vigente, che richiama gli artt. 3, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018. La nozione giuridica di bosco riflette un dato naturalistico in continua evoluzione, e i territori coperti da foreste sono sottoposti ope legis al vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004.

In caso di riscontro dei parametri, occorre acquisire le valutazioni degli organi preposti alla tutela del vincolo, non escludendosi che il recupero di una coltivazione storicamente preesistente, come l’oliveto, possa essere ritenuto opportuno. Anche in assenza di bosco, il vincolo idrogeologico impone di applicare gli artt. 53-57 del regolamento regionale, rispetto ai quali i criteri minimi non possono assumere ruolo sostitutivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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