Cancellazione dall’albo artigiani e decadenza dal beneficio premiale per dichiarazione non veritiera (TAR Sardegna n. 895 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, con effetti che devono essere ricondotti al momento in cui risultano venuti meno i requisiti sostanziali per l’iscrizione. Ne consegue che la dichiarazione resa in sede di domanda da chi risulti privo del requisito sin dall’origine deve qualificarsi come non veritiera, con applicazione automatica e vincolata dell’effetto decadenziale previsto dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall’elemento soggettivo del dichiarante. L’Amministrazione, una volta acquisita la conoscenza dell’insussistenza del requisito, è tenuta a un’autotutela doverosa, senza margini di discrezionalità, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Il termine per l’impugnazione degli atti amministrativi decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, non identificabile con la mera pubblicazione quando la lesività emerga solo da un accertamento sopravvenuto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria del bando per l’assegnazione dei posteggi della fiera di San Simplicio, nella parte in cui attribuiva al controinteressato il punteggio premiale di 20 punti per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Successivamente all’approvazione della graduatoria, la Camera di Commercio accertava che l’impresa del controinteressato era stata cancellata dall’albo con decorrenza dal 6 ottobre 2010, data di cessazione dell’attività artigiana. Il Comune respingeva l’istanza di revisione della graduatoria, invocando la cristallizzazione della stessa e il principio del tempus regit actum.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattendeva preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendo che il termine per l’impugnazione decorresse non dalla pubblicazione della graduatoria, ma dalla conoscenza effettiva dell’elemento rivelatore dell’illegittimità, ossia la certificazione camerale del 27 gennaio 2026, da cui risultava l’insussistenza originaria del requisito dichiarato. La pubblicazione non era idonea a rendere percepibile la lesività di un atto solo apparentemente conforme alla realtà fattuale. Il Collegio escludeva altresì il difetto di interesse, rilevando che la posizione in graduatoria incide direttamente sulla scelta del posteggio e sulla qualità del bene attribuito, con effetti economici differenziati per l’intera durata della concessione settennale.
Nel merito, la Corte accertava, valorizzando l’esito dell’istruttoria svolta nei confronti della Camera di Commercio, che la cancellazione dall’albo non era stata determinata da fatti sopravvenuti in epoca prossima al provvedimento, ma dalla presa d’atto di una situazione sostanziale risalente al 2010. Il controinteressato aveva peraltro già rappresentato nel 2022 la prevalenza dell’attività commerciale su quella artigiana, denunciando il venir meno dei requisiti per l’iscrizione. Aderendo all’orientamento per cui la cancellazione ha valore dichiarativo, il Tribunale ne ha ricondotto gli effetti al momento della perdita dei requisiti sostanziali, con conseguente insussistenza del requisito già alla data di presentazione della domanda nel marzo 2025.
Da tale accertamento discendeva la qualificazione della dichiarazione resa dal controinteressato come non veritiera, con applicazione dell’effetto decadenziale automatico previsto dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che non lascia alcuna discrezionalità all’Amministrazione e prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il Collegio ha quindi escluso che la fattispecie integrasse un’ipotesi di autotutela discrezionale, trattandosi di un effetto legale vincolato riconducibile a un potere-dovere, il cui mancato esercizio si traduce in violazione di legge e difetto di istruttoria.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e ordine all’Amministrazione di procedere alla riedizione del potere entro trenta giorni, rideterminando la graduatoria senza il punteggio indebitamente riconosciuto. Le spese sono state integralmente compensate per i peculiari profili della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.