Silenzio-inadempimento e atto di arresto procedurale nella concessione demaniale (TAR Toscana n. 102 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale sospende la procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima, in attesa della determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente, non integra un atto meramente soprassessorio. Esso esprime, al contrario, una volontà lesiva dell’interesse del richiedente e, in quanto tale, deve essere impugnato nel termine. Ove il privato non proponga autonoma impugnazione avverso il provvedimento che arresta il procedimento, il ricorso per silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è infondato, perché non sussiste alcuna inerzia dell’amministrazione. La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, che elimina il contrasto normativo addotto a fondamento della sospensione, non sana l’onere di contestare tempestivamente l’atto di arresto.
Il Fatto
Una società cooperativa titolare di uno stabilimento balneare ha presentato al Comune istanza per il rilascio di una concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo. Avviato il procedimento, l’amministrazione ha chiesto l’integrazione documentale e, con nota del 10 gennaio 2025, ha dichiarato l’impossibilità di procedere alla pubblicazione dell’istanza nei tempi indicati nella diffida.
La società ha allora proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio comunale e la condanna dell’ente a concludere il procedimento con provvedimento espresso, oltre all’assegnazione della concessione al miglior offerente. Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato e sostenendo di aver dato riscontro alle istanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, essendo il ricorso manifestamente infondato nel merito. La censura prospettava un’inerzia del Comune protrattasi anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità della norma regionale sugli indennizzi, risolvendo il contrasto con la disciplina nazionale.
Il Tribunale ha però ricostruito diversamente i fatti. Il Comune non solo ha interloquito con la ricorrente, ma con la nota del 10 gennaio 2025 ha manifestato l’intenzione di non proseguire il procedimento, sospendendolo in attesa della determinazione dell’indennizzo e avviando la procedura per l’affidamento dell’incarico di quantificazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, come modificato dalla legge n. 166/2024.
Da qui la qualificazione giuridica decisiva. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui è soprassessorio l’atto che solo apparentemente spende potere, ma sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere con richieste istruttorie defatigatorie o con sospensioni non previste dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 4193 del 2024). Nel caso concreto, l’atto del gennaio 2025 afferma invece un principio di indispensabilità della previa determinazione dell’indennizzo, con effetto lesivo e non meramente interlocutorio.
Il Tribunale ha richiamato un proprio precedente in fattispecie analoga (TAR Toscana n. 2101/2025), nel quale era stata esclusa la natura soprassessoria di atti che esprimevano la volontà dell’ente di non indire nell’immediato le procedure di gara, in vista della proroga del rapporto concessorio. Anche nel caso in esame, la volontà di non proseguire avrebbe dovuto essere contestata mediante rituale impugnazione del provvedimento.
Ne è conseguita la reiezione del ricorso, non potendosi in quella sede esaminare argomentazioni che costituiscono possibili motivi di illegittimità degli atti di risposta, mai impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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