Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1326 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina la completa esecuzione del titolo, ove il diritto sia adeguatamente documentato e l’obbligo non sia contestato. L’ottemperanza concerne il contributo alla formazione riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, con condanna del Ministero a provvedere entro un termine determinato. Per il caso di persistente inerzia il giudice nomina un Commissario ad Acta, individuato nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. L’esercizio di funzioni commissariali da parte di un dipendente pubblico già addetto a tale gestione non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la sentenza n. 172 del 04.07.2024, che ha accertato il loro diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati e ha condannato l’amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo è stato notificato in data 22.07.2025 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta. L’amministrazione si è costituita e ha depositato il decreto di pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il TAR ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi regolato l’ipotesi di perdurante inerzia: decorso inutilmente tale termine, provvederà, nei sessanta giorni successivi, un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando l’importo di euro 1000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione, nomina il Commissario ad Acta e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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