Atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma (TAR Campania n. 1697 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione si limita a sollecitare l’ottemperanza di un ordine già impartito ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile. La lesione della sfera giuridica del destinatario è, di regola, imputabile all’atto che conclude il procedimento. L’impugnazione anticipata dell’atto endoprocedimentale costituisce evenienza eccezionale, ammessa solo in presenza di atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure di atti interlocutori che comportino un arresto del procedimento. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il mero atto di sollecito, per difetto di lesività attuale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno su cui insisteva un vecchio fabbricato destinato a casa colonica, ha impugnato la nota con cui il Direttore dell’Ente Parco ha richiamato il contenuto di una precedente ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente, adottata ai sensi dell’art. 13 legge n. 394/1991 per un manufatto realizzato in assenza del nulla osta.

Il ricorrente ha dedotto di aver avviato lavori di recupero dell’immobile con una CILA e di aver poi presentato istanza di compatibilità paesaggistica postuma. Ha contestato l’acquisizione anche delle particelle diverse da quella su cui insiste il manufatto, nonché l’esercizio del potere acquisitivo in pendenza del giudizio sull’ordinanza di demolizione. L’Ente Parco si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa erariale e dichiara il ricorso inammissibile. L’atto impugnato, ossia la nota con cui l’Ente Parco ha richiamato la precedente ordinanza di acquisizione, non ha natura provvedimentale e non è idoneo a produrre effetti lesivi nei confronti del ricorrente.

Dalla piana lettura dell’atto emerge che l’amministrazione si è limitata a sollecitare l’ottemperanza del precedente ordine, impartito con ordinanze del marzo e del luglio del 2023. Manca, dunque, una nuova ed autonoma volizione dell’amministrazione: l’atto si inserisce in un procedimento già concluso, di cui costituisce mera sollecitazione esecutiva.

Il Collegio richiama la regola generale secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento. L’impugnazione anticipata è di carattere eccezionale e ammessa solo in rapporto a fattispecie particolari, non ricorrenti nel caso di specie.

Tali fattispecie eccezionali sono individuate negli atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure negli atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. Sul punto il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024.

Ne deriva che l’atto avversato non esprime una volizione definitiva dell’amministrazione: il ricorso è quindi inammissibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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