Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docenti (TAR Campania n. 955 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia stato notificato all’amministrazione, con decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta. La astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica e tetto massimo pari al 10% del dovuto. Le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela escludono finalità sanzionatorie o di sovracompensazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, per cinque annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione della prestazione nelle forme di legge e alle spese.
Il titolo è passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione, ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso il termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la parte chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso per ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato: va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, perché, decorso inutilmente il termine, ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, sotto la propria responsabilità, curando le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, assolvendo funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notifica o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e pure con commissario insediato, restando concorrente il potere dell’amministrazione, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021.
Il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione in danno della controparte, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto. Alla liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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