Cessazione della materia del contendere sul silenzio in materia di VIA (TAR Sicilia n. 819 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 si conclude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nelle more, l’Amministrazione adotti il provvedimento conclusivo del procedimento. La violazione del termine procedimentale fissato dall’art. 19, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006 non comporta di per sé la condanna alle spese dell’Amministrazione quando la parte ricorrente non abbia attivato il titolare del potere sostitutivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006. La dichiarazione ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che l’interesse sostanziale sia stato soddisfatto dall’atto sopravvenuto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un impianto della zona industriale di Marsala destinato al recupero, alla messa in riserva e al deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, aveva presentato il 4 marzo 2022 istanza per l’attivazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del d.p.R. n. 357/1997. Il Dipartimento regionale dell’Ambiente aveva dichiarato procedibile l’istanza, pubblicato la documentazione sul portale regionale e, il 18 maggio 2022, espresso parere favorevole sul progetto.

Dopo di che l’Amministrazione era rimasta inerte, nonostante due diffide, l’ultima delle quali dell’11 febbraio 2025, con cui la ricorrente aveva anche sollecitato l’attivazione del potere sostitutivo. La parte ha quindi impugnato il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto il parere della CTS e il DDG n. 123 del 29 gennaio 2026, con cui ha disposto la non assoggettabilità del progetto a V.I.A.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data successiva alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, esprimendo parere positivo in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale e disponendo la non assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale. L’atto sopravvenuto soddisfa in via integrale l’interesse sostanziale che la ricorrente aveva fatto valere con l’istanza del 4 marzo 2022 e poi con il ricorso.

Su tale presupposto, e in conformità alla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente in camera di consiglio, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stato medio tempore emanato il provvedimento richiesto, preclude ogni ulteriore pronuncia sulla domanda di annullamento del silenzio.

Quanto alle spese, il Collegio non si limita a prendere atto della sopravvenuta definizione del rapporto. Esso accerta, per un verso, che l’Amministrazione ha violato il termine procedimentale individuato dall’art. 19, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006: pubblicata la documentazione sul portale il 9 maggio 2022, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni dall’8 giugno 2022, data utile per la presentazione delle osservazioni, e dunque entro l’8 agosto 2022.

Rileva però il Tribunale, per altro verso, che la ricorrente, scaduto quel termine, non ha documentato di avere effettivamente attivato il titolare del potere sostitutivo nominato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006. Il mero sollecito generico contenuto nella diffida non integra l’attivazione del rimedio sostitutivo, che l’ordinamento configura come strumento di chiusura del procedimento in caso di inerzia dell’ufficio competente.

Da qui la scelta di disporre la integrale compensazione delle spese di lite. La violazione del termine, pur accertata, non conduce alla condanna dell’Amministrazione, perché il ritardo non è stato fronteggiato dalla parte con lo strumento che l’ordinamento le metteva a disposizione, e la definizione favorevole è comunque intervenuta prima della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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