Il divieto di realizzare scantinati nelle lottizzazioni su aree vincolate prevale sulle interpretazioni estensive (TAR Sardegna n. 704 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni di un piano di lottizzazione insistente su area paesaggisticamente tutelata, che descrivono le tipologie edilizie ammesse senza contemplare la realizzazione di piani interrati o scantinati, sono di carattere vincolante e non possono essere interpretate estensivamente nel senso di consentire la realizzazione di volumi interrati. Il divieto di incremento dei volumi imposto ai fini di tutela del paesaggio si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume interrato o meno, in quanto anche le opere interrate possono pregiudicare il paesaggio tutelato dalla disciplina vincolistica. La circostanza che l’amministrazione abbia in precedenza autorizzato interventi difformi non assume alcun rilievo, atteso il carattere vincolante della disciplina edilizia che impone di applicarla correttamente a prescindere da precedenti interpretazioni di segno opposto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un lotto edificabile in Comune di San Vero Milis, compreso nella lottizzazione Tallu-Pistis insistente su area paesaggisticamente tutelata ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, presentava al SUAPE una richiesta di permesso di costruire per una villetta a schiera composta da un piano fuori terra e un piano interrato. Nell’ambito della conferenza dei servizi, il Responsabile del Servizio Area Tecnica comunale esprimeva parere negativo, ritenendo la soluzione progettuale con scantinato non rispettosa della tipologia edilizia ammessa nel piano di lottizzazione, e il SUAPE adottava conseguentemente provvedimento di rigetto. Il ricorrente impugnava tali atti, deducendo un’unica censura di erronea interpretazione delle norme di lottizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui le tavole di lottizzazione descrittive di abitazioni ad un piano fuori terra dovrebbero interpretarsi come implicanti soltanto il divieto di realizzare ulteriori piani fuori terra e non anche gli scantinati interrati.
In primo luogo, il TAR ha rilevato che la Relazione tecnica allegata alla lottizzazione prevede testualmente abitazioni ad un piano con altezza minima e massima, senza alcun riferimento alla possibilità di realizzare scantinati, e che la Tavola 3 delle tipologie edilizie descrive puntualmente gli immobili realizzabili anche qui senza contemplare piani interrati. La disciplina attuativa risulta quindi univoca nel senso dell’esclusione dello scantinato.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’interpretazione estensiva invocata trova definitivo ostacolo nella circostanza che la lottizzazione insiste su area paesaggisticamente vincolata. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, Sez. I, 29 luglio 2025, n. 778, il TAR ha affermato che il divieto di incremento dei volumi imposto ai fini di tutela del paesaggio si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno, in quanto tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo hanno rilevanza paesaggistica.
Quanto alla circostanza che il Comune avesse in precedenza autorizzato progetti contemplanti la realizzazione di scantinati, il TAR l’ha ritenuta del tutto irrilevante, sia perché la disciplina edilizia ostativa è di carattere vincolante, imponendo all’amministrazione di applicarla correttamente a prescindere da precedenti interpretazioni di segno opposto, sia perché il mutamento interpretativo trova spiegazione sostanziale nella sopravvenuta approvazione del P.U.C. vigente, che reca una descrizione delle tipologie edilizie consentite non contemplante la realizzazione di scantinati.
Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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