Proporzionalità del licenziamento e inadempimento ai piani di recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6140 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio di proporzionalità tra addebito e recesso rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali. È determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi secondo diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva con apprezzamento unitario e sistematico del fatto concreto, non in astratto. In particolare, il giudice può dare rilievo all’inadempimento del lavoratore ai piani di recupero predisposti dal datore di lavoro per ovviare alle conseguenze di precedenti assenze non giustificate, anche se non contestate disciplinarmente.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un’azienda ospedaliera universitaria, impugnava l’addebito disciplinare e il licenziamento con preavviso, lamentando l’intempestività della contestazione, vizi procedurali e la violazione del termine di cui all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel merito assumeva l’insussistenza della giusta causa e, in subordine, la sproporzione della sanzione.
Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare dichiarando illegittimo il recesso; l’ordinanza era confermata in sede di opposizione. La Corte d’appello, in reclamo, accoglieva invece la tesi dell’Azienda. La Cassazione, con una prima pronuncia, accoglieva il ricorso della lavoratrice per il mancato compimento del giudizio di proporzionalità da parte del giudice territoriale. Di nuovo adita in sede di rinvio, la Corte d’appello confermava la propria decisione, ritenendo il licenziamento proporzionato. La lavoratrice proponeva quindi un nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 394 c.p.c., sostenendo il giudicato interno sulla mancata contestazione delle assenze degli anni dal 2012 al 2015 e l’impossibilità di valorizzare il piano di rientro quale elemento di proporzionalità, essendo le assenze già convertite in debito orario e recuperate economicamente.
La Corte dichiara la censura infondata. Osserva anzitutto che la stessa ricorrente, nel precedente ricorso, aveva lamentato che non fosse stato considerato il recupero economico del debito orario maturato fino all’11 dicembre 2015, con decurtazione proporzionale della retribuzione: non può quindi dolersi che il giudice di appello ne abbia tenuto conto in sede di rinvio.
Nel merito il Collegio ribadisce che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito, implicando un apprezzamento dei fatti, ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto, sia affetta da vizi giuridici, oppure ometta l’esame di un fatto decisivo. Richiama sul punto Cass., Sez. L, n. 107 del 3 gennaio 2024 e, per i criteri di valutazione, Cass., Sez. L, n. 2013 del 13 febbraio 2012.
La Corte rileva che la Corte d’appello ha svolto un giudizio di merito motivato, valorizzando l’intensità dell’elemento soggettivo, la condotta non collaborativa e il non contestato inadempimento al piano di rientro predisposto dall’Azienda. In particolare, ha considerato che la dipendente si era assentata senza giustificazione anche nei mesi di settembre e ottobre 2015, nella piena consapevolezza di non aver recuperato le assenze precedenti, così incrinando definitivamente il vincolo fiduciario.
Infondato è anche il secondo motivo, che deduceva l’affidamento ingenerato dal recupero economico delle somme. La Corte esclude qualsiasi affidamento legittimo. Sottolinea che l’eventuale mancata contestazione nei termini di legge delle assenze ingiustificate può escluderne la rilevanza disciplinare, ma non la loro natura di assenze non giustificate, peraltro neppure efficacemente negata dall’interessata.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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