Omesso esame del reddito dichiarato e iscrizione alla gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15997 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che escluda l’obbligo di iscrizione del professionista alla gestione separata valorizzando un reddito inferiore alla soglia di legge desunto da prospetti allegati dalla parte, senza considerare la dichiarazione dei redditi prodotta dall’INPS, dalla quale emerge un reddito superiore. Il fatto secondario desumibile dalla dichiarazione, potenzialmente idoneo a condurre a un diverso esito della lite, è stato trascurato dal giudice di merito, con conseguente cassazione della decisione e rinvio.
Il Fatto
Un avvocato proponeva ricorso davanti al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per accertare l’illegittimità della pretesa dell’INPS relativa ai contributi per l’anno 2010, formalizzata con avviso di addebito e fondata sull’iscrizione d’ufficio del professionista alla gestione separata. Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che il ricorrente, in qualità di avvocato, era già iscritto a una Cassa di previdenza, senza obbligo di iscrizione alla gestione separata.
L’INPS proponeva appello. La Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione per l’anno 2010, perché il contribuente aveva fruito, per il medesimo anno, di un reddito di euro 1.115,00, inferiore al limite di euro 5.000,00. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione; il professionista, ritualmente notificato, è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L’Istituto sostiene che la sentenza impugnata, nel confermare l’annullamento dell’iscrizione d’ufficio, avrebbe assunto quale presupposto decisivo un reddito dichiarato ai fini Irpef di euro 1.115,00, inferiore alla soglia di euro 5.000,00, omettendo di considerare che per lo stesso anno il reddito indicato ai fini Irpef era pari a euro 7.414,00, quindi superiore al limite previsto per l’iscrizione alla gestione separata.
La Corte ritiene il ricorso fondato. La sentenza d’appello, nell’affermare che il reddito di rilievo per l’anno in questione era inferiore a euro cinquemila, si riferisce ai «prospetti allegati nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado». Non considera, invece, la dichiarazione dei redditi del professionista, prodotta e invocata dall’INPS fin dalla prima difesa davanti al Tribunale, dalla quale risultava un reddito superiore.
In tal modo è stato trascurato un fatto secondario emergente dalla dichiarazione prodotta dall’Istituto e potenzialmente decisivo ai fini della definizione della quaestio facti principale, cioè l’accertamento del reddito prodotto nell’anno. Tale fatto era idoneo a condurre a un possibile, diverso esito della lite.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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