Connessione non deroga alla giurisdizione e accertamento della non demanialità (Cass. civ. Sez. I n. 6154 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La connessione tra domande soggette a giurisdizioni diverse non costituisce strumento idoneo a derogare al criterio di riparto fondato sull’art. 103, comma 1, Cost. In presenza di cause contraddistinte da diversità di petitum, ciascuna va attribuita al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione ancorata alla domanda. La domanda di accertamento della proprietà privata di un fondo da parte del privato presuppone necessariamente la contestazione della pretesa demanialità, sicché l’estensione all’accertamento della non demanialità non integra mutatio libelli, restando ricompresa nella domanda originaria. L’omessa evocazione in giudizio dell’Agenzia del demanio quale litisconsorte necessario è oggetto di eccezione che, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, deve essere proposta dall’Avvocatura dello Stato nella prima difesa utile, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il tribunale adito aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda con cui i privati chiedevano l’accertamento dell’abusiva occupazione di due fondi di loro proprietà, la restituzione degli stessi e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il giudice di prime cure aveva qualificato la condotta appropriativa come occupazione acquisitiva, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
I privati proponevano appello, dolendosi che il tribunale non avesse esaminato l’accertamento pregiudiziale sulla natura demaniale dei beni. La Corte di appello di Campobasso accoglieva l’appello, affermava la giurisdizione ordinaria sull’accertamento della titolarità dei fondi ed escludeva, sulla base degli accertamenti svolti, che i terreni avessero le caratteristiche del demanio marittimo. Le amministrazioni proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del divieto di mutatio libelli, sostenendo che la domanda di accertamento della natura non demaniale dei fondi, formulata per la prima volta nella memoria istruttoria, sarebbe nuova rispetto alla citazione. La Corte osserva che la domanda attorea aveva ad oggetto, sin dall’atto introduttivo, l’accertamento della proprietà privata sui fondi. L’accertamento della non demanialità ne costituisce quindi il presupposto necessario, non una domanda autonoma.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui la connessione non deroga alle regole sulla giurisdizione. Il criterio di riparto si fonda sulla separazione imposta dall’art. 103, comma 1, Cost., che rimette al giudice amministrativo la tutela degli interessi legittimi e, solo nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. Nel caso di domande connesse ma soggette a giurisdizioni diverse, ciascuna causa va attribuita al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda. Il richiamo alla Cass. Sez. Un. n. 9185 del 2012 e ad altri arresti conformi sostiene l’infondatezza della censura.
Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancata evocazione in giudizio dell’Agenzia del demanio, asseritamente litisconsorte necessario. La Corte richiama la disciplina dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, secondo cui l’errore di identificazione del destinatario dell’atto introduttivo deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con contestuale indicazione del soggetto cui l’atto andava notificato. Nel caso di specie l’eccezione non risulta tempestivamente proposta nel giudizio di merito, neppure a fronte della memoria istruttoria avversaria.
Il quarto motivo è anch’esso inammissibile. La censura, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, mira a ottenere un nuovo esame del merito, contestando l’accertamento in fatto della natura privata dei fondi. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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