Proposta di aggiudicazione non impugnabile e soccorso istruttorio per certificazione ISO (TAR Calabria n. 1057 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposta di aggiudicazione approvata dalla stazione appaltante costituisce atto endoprocedimentale, privo di idoneità lesiva, non autonomamente impugnabile, poiché solo il provvedimento definitivo di aggiudicazione concretizza e rende attuale l’interesse al ricorso. Il soccorso istruttorio è ammissibile per la produzione della certificazione ISO 22000 che il concorrente abbia dichiarato nella domanda di partecipazione e che fosse in corso di validità anteriormente alla presentazione della stessa, costituendo la certificazione un requisito di partecipazione e non un elemento strutturale dell’offerta tecnica. La valutazione di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, e ha carattere globale e sintetico, non parcellizzabile su singoli aspetti.

Il Fatto

L’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia indiceva una procedura negoziata telematica sul MePa per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande e generi di ristoro. Alla gara partecipavano tre operatori. Nel corso della procedura la commissione attivava il soccorso istruttorio chiedendo all’aggiudicataria di produrre la certificazione ISO 22000, dichiarata nella domanda di partecipazione. Prodotto il documento, l’aggiudicazione provvisoria veniva approvata in favore della controinteressata, che aveva presentato l’offerta migliore.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo la violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 e lamentando che la certificazione costituisse elemento essenziale dell’offerta tecnica, sottratto al soccorso istruttorio. Con il secondo motivo censurava, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, la congruità dell’offerta e il difetto di motivazione del giudizio di anomalia. L’azienda eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma quanto già espresso in sede cautelare, rilevando che la ricorrente impugna la delibera con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria. Dal combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 emerge la differenza tra l’atto di approvazione della proposta e il provvedimento definitivo di aggiudicazione, che costituisce l’unico atto idoneo a rendere attuale l’interesse all’impugnazione (T.A.R. L’Aquila, sez. I, sent. 17 gennaio 2022, n. 23/2022). L’atto impugnato è endoprocedimentale e la gara è ancora in corso, dovendo essere emanato un ulteriore provvedimento: ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio aggiunge, per completezza, che il ricorso sarebbe comunque infondato. L’assunto secondo cui la ISO 22000 integrerebbe un elemento strutturale dell’offerta tecnica non è condivisibile: dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto emerge che le certificazioni di qualità costituivano requisiti di partecipazione, e in quanto tali, regolarmente dichiarate, potevano essere prodotte mediante soccorso istruttorio (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 17 novembre 2022, n. 15232/2022; T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, sent. 17 luglio 2017, n. 820/2017). La certificazione risultava emessa il 24 marzo 2023, quindi anteriormente alla domanda di partecipazione.

Quanto al rispetto del termine, dal verbale del 3 agosto 2023 emerge che la commissione aveva assegnato cinque giorni, con scadenza fissata al 7 agosto 2023 alle ore 12.00; dal successivo verbale dell’8 agosto 2023 risulta che l’integrazione era avvenuta il 3 agosto 2023, nel pieno rispetto del termine.

Infine, la censura sull’anomalia dell’offerta è infondata. La valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 aprile 2024, n. 3854/2024). Il giudizio ha carattere globale e sintetico, non parcellizzabile (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 febbraio 2024, n. 1776/2024), e la valutazione della commissione, motivata per relationem rispetto alle giustificazioni, risulta ragionevole e logica. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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